NEWS
 
CCNL Orafo Argentiero - Previdenza complementare e conferimento TFR - Accordo del 2 ottobre u.s.
 
 

Le modifiche introdotte in tema di previdenza complementare con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e con i successivi decreti attuativi hanno reso necessario un adeguamento della normativa contrattuale in materia.

A tal fine, in data 2 ottobre 2007, in occasione della seconda sessione di trattativa per il rinnovo della parte economica del CCNL, è stato sottoscritto tra Federorafi e Fim, Fiom, Uilm l’accordo che si riporta in allegato contenente alcune innovazioni in tema di contribuzione e di adesione dei lavoratori alle diverse forme previdenziali.

L’accordo non modifica la disciplina del contributo aziendale mentre, in coerenza con la legge, il lavoratore può ora liberamente scegliere la percentuale di contribuzione a proprio carico (da rapportare alla retribuzione utile al TFR) fermo restando che il contributo aziendale è dovuto solo nel caso in cui la suddetta contribuzione sia pari o superiore all’1,2% della retribuzione convenzionale (paga base, Edr, elemento retributivo per la 7° categoria e indennità di funzione quadri).

- Viene confermato che il contributo del datore di lavoro non è dovuto in favore dei lavoratori iscritti a forme previdenziali non contrattuali.

- I lavoratori potranno ora modificare la percentuale di contribuzione entro il 31 maggio di ogni anno con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.

- Circa le decorrenze dei contributi e le date di versamento resta confermato quanto previsto nei precedenti accordi.

- I lavoratori che aderiscono a Cometa o ad altro fondo con il conferimento del solo TFR maturando, anche per effetto del silenzio assenso, concorrono alle spese del fondo con la quota associativa e pertanto non è dovuta la quota di iscrizione (né a carico del lavoratore, né a carico del datore di lavoro).

- In base alle nuove norme legislative l’iscrizione ai fondi previdenziali è consentita anche ai lavoratori in prova con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori.

- Per legge le aziende forniranno ai nuovi assunti, che non avessero espresso alcuna scelta, almeno 30giorni prima della scadenza del 1° semestre di lavoro, informazione scritta indicante la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato.

- L'accordo prevede che, a partire dal 2008, in concomitanza con la consegna del modello CUD deve essere comunicato a ciascun lavoratore l’ammontare della contribuzione relativa all’anno precedente suddivisa nelle quote a carico del dipendente, del datore di lavoro e TFR. Le imprese, in alternativa, potranno fornire la medesima informazione su base mensile anche con specifica notazione in busta paga.

 


CIRCOLARE: Previdenza complementare e conferimento TFR

 
 
 
  news