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Le
modifiche introdotte in tema di previdenza
complementare con il decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252 e con i successivi decreti attuativi
hanno reso necessario un adeguamento della normativa
contrattuale in materia.
A tal fine, in data 2 ottobre 2007, in occasione della
seconda sessione di trattativa per il rinnovo della
parte economica del CCNL, è stato sottoscritto tra
Federorafi e Fim, Fiom, Uilm l’accordo che si riporta
in allegato contenente alcune innovazioni in tema di
contribuzione e di adesione dei lavoratori alle
diverse forme previdenziali.
L’accordo non modifica la disciplina del contributo
aziendale mentre, in coerenza con la legge, il
lavoratore può ora liberamente scegliere la
percentuale di contribuzione a proprio carico (da
rapportare alla retribuzione utile al TFR) fermo
restando che il contributo aziendale è dovuto solo nel
caso in cui la suddetta contribuzione sia pari o
superiore all’1,2% della retribuzione convenzionale
(paga base, Edr, elemento retributivo per la 7°
categoria e indennità di funzione quadri).
- Viene confermato che il contributo del datore di
lavoro non è dovuto in favore dei lavoratori iscritti
a forme previdenziali non contrattuali.
- I lavoratori potranno ora modificare la percentuale
di contribuzione entro il 31 maggio di ogni anno con
efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con
efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
- Circa le decorrenze dei contributi e le date di
versamento resta confermato quanto previsto nei
precedenti accordi.
- I lavoratori che aderiscono a Cometa o ad altro
fondo con il conferimento del solo TFR maturando,
anche per effetto del silenzio assenso, concorrono
alle spese del fondo con la quota associativa e
pertanto non è dovuta la quota di iscrizione (né a
carico del lavoratore, né a carico del datore di
lavoro).
- In base alle nuove norme legislative l’iscrizione ai
fondi previdenziali è consentita anche ai lavoratori
in prova con le stesse modalità previste per gli altri
lavoratori.
- Per legge le aziende forniranno ai nuovi assunti,
che non avessero espresso alcuna scelta, almeno
30giorni prima della scadenza del 1° semestre di
lavoro, informazione scritta indicante la forma
pensionistica complementare verso la quale il TFR
maturando è destinato.
- L'accordo prevede che, a partire dal 2008, in
concomitanza con la consegna del modello CUD deve
essere comunicato a ciascun lavoratore l’ammontare
della contribuzione relativa all’anno precedente
suddivisa nelle quote a carico del dipendente, del
datore di lavoro e TFR. Le imprese, in alternativa,
potranno fornire la medesima informazione su base
mensile anche con specifica notazione in busta paga. |