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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3
agosto 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in
particolare l'articolo 42 che delega il Governo ad
adeguare ai principi comunitari la legge 30 gennaio
1968, n. 46, in materia di disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed
in particolare gli articoli 20 e 50;
Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo firmato
dagli Stati AELS (EFTA ad Oporto il 2 maggio 1992 e
ratificato, unitamente al protocollo di adattamento di
detto Accordo, con legge 28 luglio 1993, n. 300);
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. 1496;Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;
Considerato il parere motivato espresso dalla
Commissione europea in data 8 marzo 1996 a seguito
della procedura d'infrazione 92/2116 avviata nei
confronti del Governo italiano in materia di libera
circolazione degli oggetti in metallo prezioso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia
e giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
I metalli preziosi e loro titoli legali
Art. 1.
1. I metalli preziosi considerati ai fini del
presente decreto sonoi seguenti: platino, palladio,
oro e argento.
Art. 2.
1. I metalli preziosi e le loro leghe devono
portare impresso il titolo in millesimi del fino
contenuto ed il marchio di identificazione, secondo
quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi
articoli.
2. E' vietato l'uso di marchi di identificazione
diversi da quelli stabiliti dal presente decreto.
Art. 3.
1. Il titolo del metallo prezioso contenuto
nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.
2. I titoli legali da garantire a fusione, per ogni
parte degli oggetti, sono i seguenti:
per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;
per il palladio, 950 e 500 millesimi;
per l'oro, 750, 585, 375 millesimi;
per l'argento, 925 e 800 millesimi.
3. E' ammesso qualsiasi titolo superiore al piu' alto
indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al
comma 2.
4. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli
dichiarati relativi alle materie prime in oro,
argento, platino e palladio, nonche' sui titoli legali
ad eccezione dei seguenti casi:
a) negli oggetti di platino massiccio e di pura lastra
e' ammessa una tolleranza di 5 millesimi; negli
oggetti di palladio massiccio e di pura lastra e'
ammessa una tolleranza di 5 millesimi;
b) negli oggetti di platino a saldatura semplice e'
ammessa una tolleranza di 10 millesimi; negli oggetti
di palladio a saldatura semplice e' ammessa una
tolleranza di 10 millesimi;
c) per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della
fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, e'
ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3
millesimi.
5. Le modalita' per il riconoscimento delle
caratteristiche costruttive dell'oggetto sono fissate
dal regolamento di applicazione previsto dall'articolo
27, di seguito denominato regolamento. Tale
regolamento indica anche i metodi ufficiali di analisi
per la determinazione del titolo, da applicare ai fini
del presente decreto, e la misura massima dell'errore
ammissibile in sede delle analisi medesime.
Art. 4.
1. Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e
posti in commercio nel territorio della Repubblica
debbono essere a titolo legale e portare impresso il
titolo stesso ed il marchio di identificazione.
Art. 5.
1. Gli oggetti in metallo prezioso legalmente
prodotti e commercializzati nei Paesi membri
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,
per esseri posti in commercio sul territorio della
Repubblica, sono esentati dall'obbligo di recare il
marchio di identificazione dell'importatore a
condizione che rechino l'indicazione del titolo in
millesimi e del marchio di responsabilita' previsto
dalla normativa del Paese di provenienza, o, in
sostituzione di quest'ultimo, di una punzonatura
avente un contenuto informativo equivalente a quello
del marchio prescritto dal presente decreto e
comprensibile per il consumatore finale.
2. Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi
che non siano membri dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo per essere posti in commercio
nel territorio della Repubblica, devono essere a
titolo legale, recarne l'indicazione in millesimi,
riportare il marchio di responsabilita' del
fabbricante estero ed il marchio di identificazione
dell'importatore previsto all'articolo 7.
3. Gli oggetti in metallo prezioso, quando rechino
gia' l'impronta del marchio di responsabilita'
previsto dalla normativa di uno Stato estero non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio
economico europeo, nel quale tale marchio sia
obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, e che
sia depositato in Italia o nello Spazio economico
europeo, possono non recare il marchio di
identificazione dell'importatore, allorche' risulti
che lo Stato estero di provenienza accordi analogo
trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in
esso importati e sempreche' i titoli garantiti
ufficialmente siano corrispondenti o superiori a
quelli previsti dal presente decreto.
4. Al fine di garantire una corretta informazione al
consumatore, sono fissate nel regolamento le
caratteristiche della tabella di comparazione da
esporre in maniera chiara da chiunque vende al
dettaglio gli oggetti disciplinati dal presente
articolo, che riportano titoli e marchi differenti da
quelli previsti per gli oggetti di produzione
italiana.
Art. 6.
1. E' consentita la produzione di oggetti con
titoli diversi da quelli stabiliti con il presente
decreto sia ai fini dell'esportazione fuori dallo
Spazio economico europeo sia di commercializzazione
nei Paesi dello Spazio economico europeo, sempreche'
tali titoli siano previsti dalla normativa di quel
Paese.
Capo II
Marchio di identificazione
Art. 7.
1. Per ottenere il marchio di identificazione, i
fabbricanti, gli importatori ed i venditori di metalli
preziosi ne fanno richiesta nella domanda prevista
dall'articolo 14, comma 2, unendo alla medesima la
quietanza di versamento del diritto di saggio e
marchio di L. 125.000 se trattasi di aziende artigiane
iscritte all'albo delle imprese artigiane o di
laboratori annessi ad aziende commerciali e di L.
500.000 se trattasi di aziende industriali. Il diritto
e' raddoppiato per quelle aziende industriali che
impiegano oltre cento dipendenti.
2. La concessione del marchio e' soggetta a
rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di
importo pari alla meta' di quelli indicati nel comma
1, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno
alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura che di seguito e' denominata camera di
commercio.
3. Nei confronti degli inadempienti si applichera' l'indennita'
di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per
ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento
del diritto.
4. Qualora il pagamento non venga effettuato entro
l'anno la camera di commercio provvede al ritiro del
marchio di identificazione ed alla cancellazione dal
registro di cui all'articolo 14, comma 1, dandone
comunicazione al questore, affinche' sia provveduto al
ritiro della licenza di pubblica sicurezza.
Art. 8.
1. Le caratteristiche del marchio di
identificazione sono indicate nel regolamento.
2. Nell'impronta del marchio sono contenuti il numero
atto ad identificare il produttore od importatore e la
sigla della provincia dove questi risiede.
3. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio
di identificazione e' assegnato dalla camera di
commercio competente.
4. La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi,
espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure
geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate
nel regolamento.
5. Per le materie prime e gli oggetti di platino e di
palladio l'impronta del titolo deve essere,
rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.
6. I marchi di identificazione e le indicazioni dei
titoli devono essere impressi su parte principale
dell'oggetto.
7. Per gli oggetti che non consentono una diretta
marchiatura, questa sara' impressa su piastrina dello
stesso metallo dell'oggetto e ad esso unito mediante
saldatura dello stesso metallo.
8. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o piu'
metalli preziosi devono portare, quando cio' sia
tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su
ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le
impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.
9. Gli oggetti costituiti da piu' parti smontabili,
non vincolate da saldature, devono portare il marchio
di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna
di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni
tecniche, saranno previste dal regolamento.
10. Salvo i casi previsti dall'articolo 15, e' fatto
divieto di introdurre, all'interno degli oggetti,
metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.
Art. 9.
1. I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle
particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di
identificazione, ma non devono contenere alcuna
indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed
il marchio medesimo.
Art. 10.
1. La camera di commercio non oltre due mesi dalla
data di presentazione della richiesta di cui
all'articolo 14 assegna al richiedente il numero
caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici
recanti le impronte del marchio stesso. Con il
regolamento sono definiti criteri e modalita' di
stampa delle matrici, tali da garantire sicurezza e
uniformita' su tutto il territorio nazionale.
Art. 11.
1. Le matrici vengono depositate presso le camere
di commercio competenti per territorio.
2. I titolari dei marchi provvedono, secondo le
modalita' del regolamento di esecuzione del presente
decreto, alla fabbricazione di punzoni contenenti le
impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari
occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al comma
1.
3. Detti punzoni devono essere muniti, a cura della
camera di commercio, dello speciale bollo avente le
caratteristiche previste dal regolamento.
4. I marchi di identificazione resi inservibili
dall'uso devono essere rimessi alle camere di
commercio per la deformazione che viene effettuata con
le modalita' previste dal regolamento.
Art. 12.
1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di
identificazione e dell'indicazione del titolo ma
devono essere garantiti con le modalita' che saranno
stabilite dal regolamento:
a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e
loro leghe per odontoiatria;
c) gli oggetti di antiquariato;
d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti
per uso industriale;
e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;
f) le monete;
g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati
dalla Zecca, che, in luogo del marchio di cui
all'articolo 8, saranno contrassegnati dal marchio
speciale della Zecca medesima:
h) gli oggetti usati in possesso delle aziende
commerciali;
i) i residui di lavorazione;
l) le leghe saldanti a base argento, platino o
palladio.
2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla
descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle
operazioni previsto dall'articolo 128 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente
fattura redatta dal commerciante acquirente.
3. L'autenticita' degli oggetti di antiquariato di cui
alla lettera c) deve essere riconosciuta da esperti,
iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso
le camere di commercio.
Art. 13.
1. I metalli e gli oggetti contenenti metalli
disciplinati dal presente decreto possono essere
sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da
parte delle camere di commercio, che appongono, sul
metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con
le impronte indicate dal regolamento.
Art. 14.
1. Presso ogni camera di commercio e' tenuto il
registro degli assegnatari dei marchi di
identificazione al quale devono iscriversi:
a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento
in lingotti, verghe, laminati, profilati e
semilavorati in genere;
b) coloro che fabbricano od importano oggetti
contenenti i metalli di cui alla lettera a).
2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al
comma 1, gli interessati presentano domanda alla
camera di commercio competente per territorio in cui
hanno sede legale ed uniscono alla domanda stessa
copia della licenza rilasciata dall'autorita' di
pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e
successive modifiche.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, articolo 16, la licenza di cui al comma 2 non e'
richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle
imprese artigiane.
4. Il registro di cui al comma 1, e' aggiornato a cura
della competente camera di commercio e puo' essere
consultato su tutto il territorio nazionale dalla
pubblica amministrazione, anche mediante tecniche
informatiche e telematiche. Tale registro e' pubblico.
Capo III
Oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di
fabbricazione mista
Art. 15.
1. E' fatto divieto di imprimere indicazione di
titoli in millesimi ed in carati, e comunque di
imprimere altre indicazioni che possano ingenerare
equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da
quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero
placcati.
2. Le indicazioni del titolo ed il marchio sono
obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di
metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli
non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono
essere apposte sigle od iscrizioni atte ad
identificarli, secondo quanto stabilito dal
regolamento.
3. Lo stesso obbligo di cui al comma 2 sussiste nei
casi particolari, precisati dal regolamento, di
oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono
destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano
introduzione, nel loro interno, di mastice od altre
sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui
all'articolo 8.
4. Per tali oggetti il regolamento stabilisce,
altresi', le modalita' con cui le sostanze estranee
devono essere, anche quantitativamente, identificate.
Capo IV
Responsabilita', sistemi di certificazione vigilanza e
sanzioni
Art. 16.
1. Il rivenditore risponde verso il compratore
dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione
di rivalsa.
Art. 17.
1. I titolari di marchi di identificazione, previa
autorizzazione scritta e sotto la propria
responsabilita', possono far apporre il proprio
marchio di identificazione ad altri soggetti titolari
di marchi di identificazione, che partecipano al
processo produttivo.
Art. 18.
1. I laboratori che effettuano il saggio degli
oggetti in metallo prezioso e rilasciano le relative
certificazioni del titolo devono essere abilitati
dalle camere di commercio o appartenere alle stesse o
a loro aziende speciali.
2. Tali laboratori devono offrire garanzie di
indipendenza e di qualificazione tecnico professionale
volta in particolare al settore orafo argentiero per
la determinazione del titolo dei metalli preziosi.
3. La domanda di abilitazione e' presentata alla
camera di commercio competente per territorio, ed e'
corredata della documentazione comprovante:
a) la dotazione organica del personale addetto al
laboratorio con le relative qualifiche professionali:§
b) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle
operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per
i quali viene richiesta l'abilitazione.
4. Il personale del laboratorio abilitato e' tenuto ad
osservare le seguenti prescrizioni:
a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente
o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in
collaborazione o societa' con terzi, qualsiasi
attivita' di commercio o lavorazione nel settore dei
metalli preziosi;
b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al
quale e' addetto, analisi e ricerche che non siano per
conto del laboratorio stesso;
c) rispetto del segreto professionale.
5. La vigilanza ed il controllo sui laboratori
abilitati volti a verificare l'osservanza dei suddetti
requisiti sono esercitati dalle camere di commercio
competenti per territorio, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.
Art. 19.
1. Allo scopo di garantire la conformita' alle
disposizioni del presente decreto, sono ammesse
certificazioni aggiuntive.
2. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario ha
facolta' di richiedere apposita certificazione
rilasciata da un laboratorio di cui all'articolo 18,
oppure da un organismo di certificazione accreditato a
livello comunitario in base alle normative tecniche
vigenti che risulti rivolto al settore produttivo dei
metalli preziosi.
3. I criteri per l'individuazione degli organismi di
certificazione di cui al comma 2 sono stabiliti nel
regolamento.
4. Ai sensi del presente articolo i laboratori e gli
organismi di certificazione svolgono periodicamente
presso il fabbricante controlli sugli oggetti pronti
per la vendita. Le modalita' di tali controlli,
mediante prelievi di campioni di oggetti ed i relativi
esiti delle analisi di saggio, sono stabilite nel
regolamento.
Art. 20.
1. Agli effetti dell'articolo 57 del codice di
procedura penale, il personale delle camere di
commercio, durante l'espletamento e nei limiti del
servizio per l'applicazione delle norme del presente
decreto, sono ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria.
2. Per l'identificazione, il personale suddetto deve
essere dotato di una speciale tessera munita di
fotografia rilasciata dalla camera di commercio di
appartenenza.
Art. 21.
1. Il personale della camera di commercio effettua
visite ispettive anche non preannunciate. A tal fine
ha facolta' di accesso nei locali adibiti alla
produzione, al deposito ed alla vendita di materie
prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo
scopo di:
a) prelevare campioni di materie prime portanti
impressi il titolo dichiarato, di semilavorati ed
oggetti di metalli preziosi finiti, gia' muniti di
marchio e pronti per la vendita, per accertare
l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime
e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti
finiti mediante saggi da eseguirsi presso i laboratori
di cui all'articolo 18;
b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di
identificazione;
c) controllare le caratteristiche di autenticita' dei
marchi e la loro perfetta idoneita' all'uso;
2. Del prelevamento di cui alla lettera a), che puo'
essere effettuato solo da personale con qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, viene redatto
verbale in presenza del proprietario o di persona,
che, nell'occasione, lo rappresenti.
3. Il verbale deve specificare, tra l'altro, il peso,
il valore, le caratteristiche ed il marchio di
identificazione dell'oggetto e della materia prima
lavorata.
Art. 22.
1. Ai fini dell'articolo 21 i saggi sono eseguiti
con i metodi prescritti dal regolamento, non danno
luogo ad indennizzo ed i risultati devono essere
indicati in appositi certificati.
Art. 23.
1. I campioni e gli oggetti prelevati per il
saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti
stessi sono restituiti al proprietario se risultano
rispondenti a quanto prescritto dal presente decreto.
Art. 24.
1. E' fatto divieto ai produttori, importatori e
commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi
sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo
legale.
2. E' fatto altresi' divieto ai commercianti di
detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la
vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di
cui al comma precedente.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non riguarda gli
oggetti di cui all'articolo 5, e quelli elencati
all'articolo 12.
4. I semilavorati su cui non e' possibile effettuare
la punzonatura del marchio di identificazione e del
titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra
operatori muniti di marchio di identificazione,
purche' siano contenuti in involucri sigillati
portanti il marchio di identificazione e l'indicazione
del titolo.
Art. 25.
1. Salva l'applicazione delle maggiori pene
stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto
costituisca reato, per le violazioni delle norme del
presente decreto si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce, importa e pone in commercio o
detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi
senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero
usa marchi assegnati ad altri ad eccezione di quanto
previsto all'articolo 17, ovvero usa marchi non
assegnati o scaduti o ritirati o annullati e' punito
con sanzione amministrativa da L. 300.000 a L.
3.000.000. La stessa sanzione si applica anche a chi
pone in commercio o detiene per la vendita materie
prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio
di identificazione o di titolo, ovvero muniti di
marchi illeggibili e diversi da quelli legali;
b) chiunque produce materie prime ed oggetti di
metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a
quello legale impresso, e' punito con sanzione
amministrativa da L. 600.000 a L. 6.000.000;
c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita
materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui
titolo risulti inferiore a quello legale impresso, e'
punito con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a
L. 1.500.000, salvo che dimostri che egli non ne e' il
produttore e che gli oggetti non presentano alcun
segno di alterazione;
d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per
la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un
titolo, anche diverso da quelli previsti dal presente
decreto, oppure con indicazioni letterali o numeriche
che possono confondersi con quelle indicate dal
presente decreto, e' punito con la sanzione
amministrativa da L.60.000 a L. 600.000;
e) chiunque smarrisce uno o piu' marchi di
identificazione e non ne fa immediata denuncia alla
camera di commercio e' punito con la sanzione
amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000.
2. La sanzione di cui al comma 1, lettera d) si
applica altresi' nei casi di inosservanza alle
disposizioni di cui all'articolo 8, commi 6, 7, 8, 9 e
10, all'articolo 9, all'articolo 11, comma 4,
all'articolo 15, all'articolo 24, commi 3 e 4, nonche'
di quelle stabilite dal regolamento.
3. Copia del rapporto concernente taluna delle
violazioni alle disposizioni del presente decreto e'
trasmessa al Questore.
Art. 26.
1. Salvo i casi di particolare tenuita', qualora
il fatto costituisca reato, alla condanna penale
consegue la pubblicazione della sentenza a norma
dell'articolo 36 del codice penale.
2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni
di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale
ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione
dall'esercizio della attivita' di produzione o
commercio di materie prime od oggetti di metalli
preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad
un massimo di 6 mesi. Nella determinazione del periodo
di sospensione dall'esercizio dell'attivita' si tiene
conto del periodo di sospensione eventualmente
eseguito, per i medesimi fatti, a norma dell'art. 10
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 27.
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'interno, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale
metrico ed il Consiglio di Stato, sara' emanato il
regolamento di applicazione del presente decreto.
2. Nelle more dell'emanazione del suddetto
regolamento, si applica il regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1970, n. 1496, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 28.
1. Sono abrogate la legge 30 gennaio 1968, n. 46,
ed ogni altra disposizione diversa o contraria a
quelle contenute nel presente decreto.
Art. 29.
1. Fino al prodursi dell'efficacia del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20
e 50, le funzioni conferite alle camere di commercio
con il presente decreto continuano ad essere
esercitate dagli uffici metrici provinciali.
Art. 30.
1. Il presente decreto entra in vigore sessanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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