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Capo I
Definizioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle nuove
norme in materia di procedimento amministrativo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251,
ed in particolare l'articolo 27 che dispone
l'emanazione del Regolamento di applicazione del
citato provvedimento mediante "decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro dell'interno, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data
6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
286 del 6 dicembre 1999, sulla individuazione dei beni
e delle risorse degli uffici provinciali metrici da
trasferire alle camere di commercio; Vista la legge 24
novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al
sistema penale;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la
procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge
21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed
integrazioni; Sentito il parere del Comitato centrale
metrico nella seduta del 22 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi,
nell'adunanza del 4 giugno 2001; Ritenuto di non poter
condividere interamente il citato parere del Consiglio
di Stato, con riferimento ai successivi articoli 33,
comma 5, 36, comma 5 e 53, comma 6, in considerazione
del fatto che le funzioni ed i compiti in materia di
metrologia legale e metalli preziosi sono stati
conferiti alle camere di commercio, dotate di
autonomia organizzativa, conservando allo Stato
unicamente il potere di indirizzo e coordinamento
previsto dall'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Viste le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 21 dicembre 2001 e del 24 maggio
2002; Sulla proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'interno;
E m a
n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Agli effetti del presente regolamento si
intende:
a) per "decreto", il decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 251;
b) per "metalli preziosi", il platino, il palladio,
l'oro e l'argento;
c) per "materie prime", i metalli preziosi puri e le
loro leghe nelle seguenti forme:
1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i
granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da
fusione;
2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre,
fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni
processo di trasformazione;
3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione,
e cioe' i prodotti di processi tecnologici di
qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando
una struttura finita o semifinita non risultano
diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono
destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti
compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore
che opera il montaggio;
4) le polveri prodotte con processi di natura
chimica o elettrochimica o meccanica;
5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per
saldature "ad argento" destinate ad impieghi
industriali estranei alla lavorazione dei metalli
preziosi;
d) per "marchio di identificazione", il marchio
costituito da un'impronta poligonale, recante
all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il
numero caratteristico attribuito all'azienda
assegnataria e la sigla della provincia ove la
medesima ha la propria sede legale;
e) per "titolo" delle materie prime e dei lavori in
metalli preziosi, il rapporto in peso tra il fino ed
il complesso dei metalli componenti la lega;
f) per "tolleranze sui titoli", le tolleranze sui
titoli legali degli oggetti, previste all'articolo 3,
comma 4 del decreto;
g) per "errori ammessi in sede di analisi",
l'incertezza di misura dei metodi di analisi;
h) per "campioni d'analisi", le parti di metallo
prelevato dalla materia prima o dal semilavorato o
dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad
accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni
possono essere costituiti da interi oggetti, quando
particolari caratteristiche costruttive o dimensionali
degli stessi lo richiedono;
i) per "personale della camera di commercio" il
personale ispettivo di cui all'articolo 20 del
decreto;
l) per "registro", il registro degli assegnatari dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto
dalle camere di commercio, di cui all'articolo 14 del
decreto;
m) per "diritti di saggio e marchio", i diritti da
versare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del
decreto;
n) per "indennita' di mora", le indennita' previste
all'articolo 7, comma 3, del decreto;
o) per "tipologia produttiva", la modalita' di
produzione di un oggetto inerente alla forma finale ed
al tipo di tecnologia impiegata;
p) per "laboratori di analisi", i laboratori che
effettuano il saggio dei metalli preziosi e rilasciano
le relative certificazioni del titolo, di cui
all'articolo 18 del decreto;
q) per "saggio facoltativo", l'analisi delle leghe e
degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta
facoltativamente dagli interessati, ed eseguita dai
laboratori di saggio delle camere di commercio o da
loro aziende speciali, di cui all'articolo 13 del
decreto;
r) per "verbale di prelevamento", il verbale redatto
dal personale della camera di commercio, in sede di
vigilanza, di cui all'articolo 21 del decreto;
s) per "certificazione aggiuntiva", la facolta'
riconosciuta al fabbricante o suo mandatario, ai sensi
dell'articolo 19 del decreto, di garantire la
conformita' dei propri prodotti alle disposizioni
dello stesso decreto.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'Amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca
disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
L'art. 17 cosi' recita:
"Art. 17 (Regolamenti).
- 1.
Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie
riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o di atti aventi forza di legge,
sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge.
- 2.
Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,
con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
- 3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.
- 4.
I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono
recare la denominazione di "regolamento , sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis.
L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente
del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta
collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici,
mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e
loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di
natura non regolamentare per la definizione dei
compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali.".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca
nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
251, reca disciplina dei titoli e dei marchi
di identificazione dei metalli preziosi, in
attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile
1998, n. 128.
L'art. 27 cosi' recita:
"Art. 27.
- 1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per
l'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'interno, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentiti il Comitato centrale metrico ed il
Consiglio di Stato, sara' emanato il regolamento
di applicazione del presente decreto.
- 2.
Nelle more dell'emanazione del suddetto
regolamento, si applica il regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. 1496, e successive modifiche
ed integrazioni.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 luglio 1999 individua i beni e
le risorse degli uffici metrici provinciali da
trasferire alle camere di commercio.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca
modifiche al sistema penale.
- La direttiva 98/34/CE che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme
e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
L 204/37 del 21 luglio 1998.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, reca conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
L'art. 4 cosi' recita:
"Art. 4 (Indirizzo e coordinamento).
- 1. Relativamente alle funzioni e ai compiti
conferiti alle regioni e agli enti locali con il
presente decreto legislativo, e' conservato allo
Stato il potere di indirizzo e coordinamento da
esercitarsi ai sensi dell'art. 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59.".
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251,
reca disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi, in
attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile
1998, n. 128.
L'art. 3, comma 4, cosi' recita:
"4.
Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli
dichiarati relativi alle materie prime in oro,
argento, platino e palladio, nonche' sui titoli
legali ad eccezione dei seguenti casi:
a) negli oggetti di platino massiccio e di
pura lastra e' ammessa una tolleranza di 5
millesimi; negli oggetti di palladio massiccio e
di pura lastra e' ammessa una tolleranza di 5
millesimi;
b) negli oggetti di platino a saldatura
semplice e' ammessa una tolleranza di 10
millesimi; negli oggetti di palladio a saldatura
semplice e' ammessa una tolleranza di 10
millesimi;
c) per gli oggetti in oro eseguiti col metodo
della fusione in cera persa, con iniezione
centrifuga, e' ammesso il titolo legale 753 con
la tolleranza di 3 millesimi.".
L'art. 20 cosi' recita:
"Art. 20.
- 1.
Agli effetti dell'art. 57 del codice di
procedura penale, il personale delle camere di
commercio, durante l'espletamento e nei limiti
del servizio per l'applicazione delle norme del
presente decreto, sono ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria.
- 2.
Per l'identificazione, il personale suddetto
deve essere dotato di una speciale tessera
munita di fotografia rilasciata dalla camera di
commercio di appartenenza.".
L'art. 14 cosi' recita:
"Art. 14.
- 1.
Presso ogni camera di commercio e' tenuto il
registro degli assegnatari dei marchi di
identificazione al quale devono iscriversi:
a) coloro che vendono platino, palladio, oro e
argento in lingotti, verghe, laminati, profilati
e semilavorati in genere;
b) coloro che fabbricano od importano oggetti
contenenti i metalli di cui alla lettera a).
- 2.
Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al
comma 1, gli interessati presentano domanda alla
camera di commercio competente per territorio in
cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda
stessa copia della licenza rilasciata dall'autorita'
di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 127
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modifiche.
- 3.
Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, art. 16, la licenza di cui al comma 2
non e' richiesta per coloro che sono iscritti
all'albo delle imprese artigiane.
- 4.
Il registro di cui al comma 1, e' aggiornato a
cura della competente camera di commercio e puo'
essere consultato su tutto il territorio
nazionale dalla pubblica amministrazione, anche
mediante tecniche informatiche e telematiche.
Tale registro e' pubblico."
L'art. 7, cosi' recita:
"Art. 7.
- 1.
Per ottenere il marchio di identificazione, i
fabbricanti, gli importatori ed i venditori di
metalli preziosi ne fanno richiesta nella
domanda prevista dall'art. 14, comma 2, unendo
alla medesima la quietanza di versamento del
diritto di saggio e marchio di L. 125.000 se
trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo
delle imprese artigiane o di laboratori annessi
ad aziende commerciali e di L. 500.000 se
trattasi di aziende industriali. Il diritto e'
raddoppiato per quelle aziende industriali che
impiegano oltre cento dipendenti.
- 2.
La concessione del marchio e' soggetta a
rinnovazione annuale previo pagamento di un
diritto di importo pari alla meta' di quelli
indicati nel comma 1, da versarsi entro il mese
di gennaio di ogni anno alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
che di seguito e' denominata camera di
commercio.
- 3.
Nei confronti degli inadempienti si applichera'
l'indennita' di mora pari ad un dodicesimo del
diritto annuale per ogni mese o frazione di mese
di ritardo nel pagamento del diritto.
- 4.
Qualora il pagamento non venga effettuato entro
l'anno la camera di commercio provvede al ritiro
del marchio di identificazione ed alla
cancellazione dal registro di cui all'art. 14,
comma 1, dandone comunicazione al questore,
affinche' sia provveduto al ritiro della licenza
di pubblica sicurezza.".
L'art. 18 cosi' recita:
"Art. 18.
- 1.
I laboratori che effettuano il saggio degli
oggetti in metallo prezioso e rilasciano le
relative certificazioni del titolo devono essere
abilitati dalle camere di commercio o
appartenere alle stesse o a loro aziende
speciali.
- 2.
Tali laboratori devono offrire garanzie di
indipendenza e di qualificazione tecnico
professionale volta in particolare al settore
orafo argentiero per la determinazione del
titolo dei metalli preziosi.
- 3. La domanda di abilitazione e' presentata
alla camera di commercio competente per
territorio, ed e' corredata della documentazione
comprovante:
a) la dotazione organica del personale addetto
al laboratorio con le relative qualifiche
professionali;
b) l'attrezzatura del laboratorio destinato
alle operazioni di saggio dei singoli metalli
preziosi, per i quali viene richiesta
l'abilitazione.
- 4.
Il personale del laboratorio abilitato e' tenuto
ad osservare le seguenti prescrizioni:
a) divieto di esercitare, sia in proprio,
direttamente o indirettamente, sia alle
dipendenze di terzi o in collaborazione o
societa' con terzi, qualsiasi attivita' di
commercio o lavorazione nel settore dei metalli
preziosi;
b) divieto di eseguire, in proprio, nel
laboratorio al quale e' addetto, analisi e
ricerche che non siano per conto del laboratorio
stesso;
c) rispetto del segreto professionale.
- 5. La vigilanza ed il controllo sui laboratori
abilitati volti a verificare l'osservanza dei
suddetti requisiti sono esercitati dalle camere
di commercio competenti per territorio, secondo
le modalita' stabilite nel regolamento.".
L'art. 13 cosi' recita:
"Art. 13.
- 1. I metalli e gli oggetti contenenti metalli
disciplinati dal presente decreto possono essere
sottoposti a saggio, a richiesta degli
interessati, da parte delle camere di commercio,
che appongono, sul metallo o sull'oggetto
saggiato, apposito marchio con le impronte
indicate dal regolamento.".
L'art. 21 cosi' recita:
"Art. 21.
- 1. Il personale della camera di commercio
effettua visite ispettive anche non
preannunciate. A tal fine ha facolta' di accesso
nei locali adibiti alla produzione, al deposito
ed alla vendita di materie prime e di oggetti
contenenti metalli preziosi, allo scopo di:
a) prelevare campioni di materie prime
portanti impressi il titolo dichiarato, di
semilavorati ed oggetti di metalli preziosi
finiti, gia' muniti di marchio e pronti per la
vendita, per accertare l'esattezza del titolo
dichiarato per le materie prime e del titolo
legale per i semilavorati e gli oggetti finiti
mediante saggi da eseguirsi presso i laboratori
di cui all'art. 18;
b) verificare l'esistenza della dotazione di
marchi di identificazione;
c) controllare le caratteristiche di
autenticita' dei marchi e la loro perfetta
idoneita' all'uso.
- 2. Del prelevamento di cui alla lettera a),
che puo' essere effettuato solo da personale con
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,
viene redatto verbale in presenza del
proprietario o di persona, che, nell'occasione,
lo rappresenti.
- 3. Il verbale deve specificare, tra l'altro,
il peso, il valore, le caratteristiche ed il
marchio di identificazione dell'oggetto e della
materia prima lavorata.".
L'art. 19 cosi' recita:
"Art. 19.
- 1. Allo scopo di garantire la conformita' alle
disposizioni del presente decreto, sono ammesse
certificazioni aggiuntive.
- 2. A tal fine il fabbricante o il suo
mandatario ha facolta' di richiedere apposita
certificazione rilasciata da un laboratorio di
cui all'art. 18, oppure da un organismo di
certificazione accreditato a livello comunitario
in base alle normative tecniche vigenti che
risulti rivolto al settore produttivo dei
metalli preziosi.
- 3. I criteri per l'individuazione degli
organismi di certificazione di cui al comma 2
sono stabiliti nel regolamento.
- 4. Ai sensi del presente articolo i laboratori
e gli organismi di certificazione svolgono
periodicamente presso il fabbricante controlli
sugli oggetti pronti per la vendita. Le
modalita' di tali controlli, mediante prelievi
di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle
analisi di saggio, sono stabilite nel
regolamento.". |
Capo II
I metalli preziosi e loro titoli legali prelevamento
di campioni,
metodi di analisi
Art.
2.
1. L'obbligo del marchio di identificazione e della
indicazione del titolo si applica alle materie prime
ed ai lavori in metalli preziosi anche se eseguiti per
conto del committente e con materiali da questi
forniti.
2. Nelle materie prime contenenti in misura
commercialmente valutabile altri metalli preziosi,
oltre quello prevalente, all'indicazione del titolo di
questo puo' essere aggiunta anche quella del titolo
degli altri metalli preziosi presenti nella lega.
3. Il titolo delle materie prime e dei lavori in
metalli preziosi si intende garantito a fusione
quando, indipendentemente dalla eventuale
eterogeneita' della lega o dalla natura composita
delle diverse parti dell'oggetto, corrisponde al
titolo dichiarato espresso in millesimi.
4. Ai sensi del comma 3 si considera come fino il
platino eventualmente presente nelle rispettive leghe.
Art. 3.
1. In sede di controllo del titolo, si considera
garantito a fusione il titolo della materia prima o
dell'oggetto, determinato con l'osservanza dei metodi
di analisi e con le modalita' di prelievo dei campioni
di analisi di cui agli articoli 7 e seguenti, tenuto
conto delle eventuali tolleranze sul titolo nominale e
degli errori ammessi in sede di analisi.
Art. 4.
1. Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo
effettivo compreso tra due titoli legali
rispettivamente ammessi, sono marchiati con il titolo
legale inferiore.
2. E' ammesso che i lavori in metalli preziosi portino
impresso, il titolo effettivo, quando questo risulta
superiore ai massimi titoli legali rispettivamente
consentiti, e cioe' di 950/1000 per il platino e il
palladio, di 750/1000 per l'oro e di 925/1000 per
l'argento.
3. Le materie prime possono essere prodotte a
qualsiasi titolo, ma devono recare impressa
l'indicazione del loro titolo reale.
4. Il marchio d'identificazione e l'indicazione del
titolo sono impressi sulle materie prime e sugli
oggetti in metallo prezioso
prima di essere posti in commercio.
5. Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi
si intendono pronti per la vendita, ad eccezione
dell'ipotesi prevista
all'articolo 20, comma 1, quando recano impresso il
titolo ed il marchio di identificazione ed hanno
ultimato il ciclo produttivo o, comunque, quando
lasciano la sede del fabbricante, importatore o
commerciante di materie prime, per essere consegnati
all'acquirente.
6. Chiunque vende al dettaglio oggetti di metalli
preziosi espone un cartello indicante, in cifre, in
maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli di
cui ai commi da 1 a 5.
7. La tabella di comparazione di cui all'articolo 5,
comma 4, del decreto riporta le informazioni
esplicative secondo lo schema riportato all'allegato
I.
Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24 aprile 1998, n. 128.
L'art. 5, comma 4, cosi' recita:
"4. Al fine di garantire una corretta informazione al
consumatore, sono fissate nel regolamento le
caratteristiche della tabella di comparazione da
esporre in maniera chiara da chiunque vende al
dettaglio gli oggetti disciplinati dal presente
articolo, che riportano titoli e marchi differenti da
quelli previsti per gli oggetti di produzione
italiana.".
Art. 5.
1. In relazione alla riconosciuta difficolta' di
imprimere il prescritto marchio d'identificazione e
l'indicazione del titolo, senza danni, sulle casse da
orologio in metallo prezioso, successivamente al
montaggio di queste o all'introduzione in esse delle
relative macchine, e' consentito che le casse da
orologio allo stato grezzo siano importate, in
temporanea, in territorio nazionale da Paesi che non
sono membri dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo, per l'apposizione del prescritto
marchio di identificazione dell'importatore.
2. La stessa facolta' e' accordata all'importatore di
oggetti in metalli preziosi totalmente smaltati, o
recanti pietre preziose o comunque aventi
caratteristiche di fragilita' tali da impedirne la
marchiatura, responsabile della commercializzazione in
Italia.
Art. 6.
1. La tolleranza di dieci millesimi, e' ammessa sul
titolo medio, a fusione completa dei lavori in
platino, o in palladio, a saldatura semplice, e cioe'
per i lavori nei quali le saldature, anche se plurime,
sono tutte effettuate con leghe brasanti dello stesso
titolo.
2. Sui lavori di cui al comma 1 il titolo della lega
costitutiva, saldature escluse, non e' inferiore al
titolo tollerato dall'articolo 3, comma 4, lettera a),
del decreto.
3. La tolleranza di 3 millesimi sui lavori in oro
eseguiti col metodo della microfusione in cera persa
con iniezione centrifuga, e' ammessa sui soli oggetti
che recano l'indicazione del titolo di 753 millesimi,
applicato con la speciale impronta prevista
nell'allegato V di cui all'articolo 16.
4. Il riconoscimento delle caratteristiche costruttive
previste dal decreto ai fini dell'eventuale
concessione delle tolleranze sul titolo nominale di
cui ai commi da 1 a 3, si effettua a vista seguendo i
criteri indicati negli stessi commi.
5. In caso di dubbi o di contestazioni sull'esito del
riconoscimento a vista di cui al comma 4, in tutti i
casi in cui cio' si renda necessario ai sensi del
decreto, detto esame e' integrato da ulteriori
indagini, non escluse quelle da effettuare con le
modalita' di prelievo di campioni di analisi di cui
agli articoli 7 e seguenti.
Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24 aprile 1998 n. 128.
- Per l'art. 3, comma 4, vedi nota all'art. 1.
Art. 7.
1. Ai fini della costituzione del campione di analisi
il quantitativo di metallo da prelevare e' tale da
consentire per ciascuno di essi, l'esecuzione di
almeno quattro saggi, come previsto dall'articolo 44.
2. Il prelevamento di campioni di analisi di materie
prime, portanti impresso il titolo dichiarato ed il
marchio d'identificazione, tranne che nel caso
previsto dall'articolo 20, comma 1, si effettua col
metodo della trapanatura o della cesoiatura o dell'unghiatura
in piu' punti, compatibilmente con le caratteristiche
dimensionali del pezzo, dopo aver pulito le porzioni
di superficie prescelte, avendo cura che materiali
estranei, eventualmente aderenti al metallo prezioso o
agli utensili impiegati, non abbiano a mescolarsi col
campione prelevato; per i semilavorati puo' procedersi
anche con il metodo della raschiatura.
3. Una parte della materia prelevata, sigillata dal
personale delle Camere di commercio, puo' essere
lasciata in consegna all'interessato, se egli ne fa
espressa richiesta, per eventuali contestazioni e
ripetizioni dei saggi.
4. La scelta dei punti di prelevamento dei campioni di
analisi delle materie prime si opera come appresso:
a) lingotti, verghe e simili: tre prelievi, di cui
due ad opposte estremita' del pezzo, ed una in
profondita' nel corpo del medesimo;
b) bottoni, pezzi tondeggianti in genere: due
prelievi, di cui uno nel corpo del pezzo. Nel caso di
bottoni di piccole dimensioni si procede al ritiro di
uno o piu' esemplari scelti a caso;
c) lastre, profilati, eccetera: due prelievi, in
punti convenientemente distanti del pezzo;
d) semilavorati:
1) se di peso inferiore a 5 grammi: ritiro di due o
piu' esemplari scelti a caso;
2) se di peso superiore a 5 grammi: prelievo di
almeno un grammo di metallo su ciascun esemplare, da
un gruppo di almeno tre, scelti a caso;
e) polveri ed affini: prelievo nella massa, previo
rimescolamento della stessa;
f) leghe brasanti: prelievo come al punto c).
Art. 8.
1. Negli oggetti in oro le eventuali saldature sono
effettuate con leghe aventi lo stesso titolo
dell'oggetto, con le seguenti eccezioni:
a) negli oggetti in oro con titolo superiore a 750
millesimi, la saldatura e' effettuata con lega d'oro a
titolo non inferiore a 750 millesimi;
b) nelle catene d'oro realizzate con un filo di
diametro inferiore a 1 mm, le saldature possono essere
effettuate con leghe non aventi contenuto aureo, ma
non devono, comunque, comportare che il titolo reale
dell'oggetto risulti, a fusione, inferiore al titolo
legale dichiarato.
2. Negli oggetti in platino le eventuali saldature
sono effettuate con leghe aventi un contenuto
complessivo di metalli preziosi non inferiore a 800
millesimi.
3. Negli oggetti in palladio le eventuali saldature
sono effettuate con leghe aventi un contenuto
complessivo di metalli preziosi non inferiore a 700
millesimi.
4. Negli oggetti in argento le eventuali saldature
sono effettuate con lega d'argento avente un titolo
non inferiore a 550 millesimi.
Art. 9.
1. Il prelevamento di campioni da oggetti di metalli
preziosi finiti gia' muniti, nei modi previsti dal
presente regolamento, del marchio d'identificazione e
dell'impronta del titolo legale e pronti alla vendita,
si effettua con i metodi della trapanatura, della
cesoiatura, previo accertamento che l'oggetto e gli
utensili da impiegare siano convenientemente puliti.
2. Ferma restando l'esigenza di disporre dei
quantitativi minimi di metallo di cui all'articolo 7,
comma 2, si evita, laddove cio' sia tecnicamente
possibile, ogni eccessivo danneggiamento dell'oggetto.
A tal fine il possessore dell'oggetto ha la facolta'
di procedere personalmente, o con l'ausilio di persona
di sua fiducia, alla effettuazione dell'operazione
secondo il metodo scelto dal personale delle camere di
commercio.
3. Parte della materia prelevata puo' essere
trattenuta dal possessore dell'oggetto, con le
modalita' e per gli scopi di cui all'articolo 7, comma
2, unitamente a quanto resta dell'oggetto.
4. La scelta dei punti di prelevamento dei campioni di
analisi da oggetti finiti, si effettua come di seguito
specificato:
a) oggetti stampati o microfusi o a canna vuota a
diametro costante o elettroformati di grandi
dimensioni: tre prelievi in zone convenientemente
distanti l'una dall'altra. Il risultato e'
l'espressione della media aritmetica dei singoli
risultati;
b) oggetti a canna vuota a diametro variabile: tre o
piu' prelievi in zone convenientemente distanti l'una
dall'altra. Il risultato e' l'espressione della media
aritmetica dei singoli risultati;
c) oggetti elettroformati di piccola pezzatura:
fusione completa;
d) oggetti assemblati tramite saldature: un prelievo
in parti lontane dalle stesse. Ove questo non sia
possibile (punti di saldatura non visibili), il titolo
dell'oggetto e' dato dalla media aritmetica dei
risultati di tre prelievi;
e) oggetti formati da leghe di colore diverso: ove
possibile e' fatto almeno un prelievo per ogni colore.
Il titolo dell'oggetto e' dato dalla media aritmetica
dei risultati dei prelievi per ogni colore; il numero
dei prelievi non e' inferiore a tre;
f) lavori in filigrana, a piccole maglie e oggetti
in genere ottenuti dalla elaborazione di un filo
continuo: tre prelievi, compatibilmente con
l'estensione dell'oggetto, ritagliati in piu' punti
dell'oggetto stesso. Il risultato e' l'espressione
della media aritmetica dei singoli risultati dei
prelievi.
Art. 10.
1.
Il ricorso alla fusione completa dell'oggetto puo'
essere operata nei casi in cui il risultato del primo
ed, eventualmente, del secondo saggio da' adito a
fondati dubbi circa l'effettiva corrispondenza dei
campioni di analisi, prelevati con i metodi di cui
all'articolo 9, alla composizione dell'oggetto da cui
derivano. Lo stesso procedimento e' eseguito quando
cio' e' esplicitamente richiesto dal possessore
dell'oggetto, e a suo carico.
2. La fusione dell'oggetto e' eseguita presso i
laboratori di analisi, o presso l'officina,
idoneamente attrezzata, del titolare del marchio di
identificazione secondo le direttive e alla presenza
di personale della camera di commercio.
Art. 11.
1. I metodi ufficiali di analisi per l'accertamento
dei titoli delle materie prime e dei lavori in metalli
preziosi, ai fini della
legge, sono quelli riportati all'allegato II.
2. Per tutti i metalli preziosi, le analisi sono
eseguite con doppia determinazione del titolo, per
ciascun campione di analisi prelevato dalla lega in
esame.
3. Sono altresi' da considerarsi metodi ufficiali di
analisi tutti quelli previsti dalle norme emanate da
enti di normazione nazionale o internazionale che
presentano un grado d'incertezza eguale o minore a
quelli dettati nell'allegato II.
Capo
III
Marchio di identificazione e titoli
Art.
12.
1. Le caratteristiche e le dimensioni nominali del
marchio di identificazione sono riportate
nell'allegato III.
2. In relazione alle esigenze degli oggetti da
marchiare, la matrice del marchio di identificazione
e' realizzata a cura della camera di commercio
competente, in una serie di quattro diverse grandezze.
3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da
risultare incise sull'oggetto e non impresse a
rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al
comma 1 e, per le impronte della quarta grandezza,
anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.
4. Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai commi
da 1 a 3, il Ministero delle attivita' produttive
dispone, con suo decreto, sentito il Comitato centrale
metrico, che il marchio di identificazione puo' essere
realizzato anche in altre grandezze, quando cio' e'
espressamente richiesto da esigenze di carattere
tecnico.
5. Per le stesse esigenze di cui al comma 4 e con le
stesse modalita', possono essere disposte, per i fusti
dei punzoni, dimensioni normalizzate diverse da quelle
previste dall'articolo 15, comma 3, e per le impronte
dei titoli legali e per le impronte del marchio delle
Camere di commercio.
Art. 13.
1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto, l'importatore all'atto in cui pone in
commercio nel territorio della Repubblica e dello
Spazio economico europeo gli oggetti importati, assume
tutte le responsabilita' e gli oneri imposti dal
decreto e dal presente regolamento ai produttori
nazionali.
Nota all'art. 13:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 5, comma 2 cosi'
recita:
"2. Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi
che non siano membri dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo per essere posti in commercio
nel territorio della Repubblica, devono essere a
titolo legale, recarne l'indicazione in millesimi,
riportare il marchio di responsabilita' del
fabbricante estero ed il marchio di identificazione
dell'importatore previsto all'art. 7".
Art. 14.
1. E' fatto divieto di apporre il proprio marchio di
identificazione su oggetti in metalli preziosi o loro
leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione delle
ipotesi di cui agli articoli 5, comma 2, e 17 del
decreto.
2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli
preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo
dell'apposizione del marchio di identificazione e
dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che
cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad
eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 17 del
decreto.
3. Ai fini indicati dal comma 2, lo scambio delle
parti dell'oggetto si effettua con le norme stabilite
all'articolo 19 per i semilavorati.
4. L'obbligo di detenere ed usare il marchio di
identificazione non sussiste per chiunque esegue, per
conto di terzi titolari del marchio stesso,
lavorazioni parziali che non alterano la sostanza
costitutiva dell'oggetto, come: pulitura, incassatura,
montaggio; non sussiste per chiunque esegue, su
oggetti usati, riparazioni per conto di privati
committenti.
5. I predetti operatori sono pero' tenuti a
procurarsi e ad esibire, in sede di eventuali
controlli operati ai sensi dell'articolo 21 del
decreto, documenti giustificativi atti a comprovare
l'origine e la proprieta' degli oggetti detenuti
presso il proprio laboratorio.
Nota all'art. 14:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 5, comma 2 vedi note all'art. 13. L'art.
17 cosi' recita:
"Art. 17.
- 1. I titolari dei marchi di identificazione, previa
autorizzazione scritta e sotto la propria
responsabilita', possono far apporre il proprio
marchio di identificazione ad altri soggetti titolari
di marchi di identificazione, che partecipano al
processo produttivo.".
- Per l'art. 21 vedi note all'art. 1.
Art. 15.
1. I marchi di identificazione sono ricavati, a cura
del titolare dei marchi stessi o di persona da lui
delegata, dalle rispettive matrici depositate presso
le Camere di commercio; l'operazione e' effettuata
presso le predette Camere di commercio o, a richiesta
dell'interessato, presso l'azienda, o presso idoneo
laboratorio specializzato da essa indicato, alla
presenza di personale qualificato delle camere di
commercio.
2. La riproduzione del marchio si ottiene mediante
compressione del fusto vergine contro la relativa
matrice; ogni altra tecnica di riproduzione e'
tassativamente esclusa.
3. I fusti destinati a ricevere l'impronta del marchio
sono ricavati da profilati in acciaio, a sezione
quadrata, aventi caratteristiche normalizzate, secondo
quanto indicato dall'allegato IV.
4. Puo' essere anche autorizzata qualsiasi altra forma
e dimensione, per la realizzazione di punzoni di tipo
speciale,
destinati o meno ad essere inseriti in appositi
attrezzi o dispositivi meccanici, a condizione che
risulti in ogni caso possibile l'apposizione, su di
essi, del bollo di autenticazione previsto
dall'articolo 11, comma 3, del decreto.
5. E' anche autorizzato l'allestimento di punzoni
recanti, oltre l'impronta del marchio di
identificazione, quella del titolo legale ed,
eventualmente, del marchio o sigla di cui all'articolo
9 del decreto.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono
concesse, dalle camere di commercio competenti per
territorio, agli interessati che ne presentano
motivata richiesta, allegando alla domanda il disegno
quotato dei punzoni stessi e dell'alloggiamento del
dispositivo destinato a contenerli.
7. Il bollo di autenticazione e' costituito da una
figura geometrica, identificata nell'allegato VI,
recante all'interno il numero caratteristico che
distingue la camera di commercio.
8. La consegna dei punzoni si effettua contro ricevuta
rilasciata dal titolare del marchio o dalla persona da
questi delegata, e nella quale i punzoni sono indicati
per quantita' e tipo.
9. Dell'avvenuta consegna la camera di commercio
prende debita nota.
Nota all'art. 15:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 11, comma 3,
cosi' recita:
"3. Detti punzoni devono essere muniti, a cura della
camera di commercio, dello speciale bollo avente le
caratteristiche previste dal regolamento.".
L'art. 9 cosi' recita:
"Art. 9.
- 1. I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle
particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di
identificazione, ma non devono contenere alcuna
indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed
il marchio medesimo.".
Art. 16.
1. A norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto, le
figure geometriche racchiudenti le cifre dei titoli
legali sono rigorosamente normalizzate, e hanno le
forme e le dimensioni indicate nell'allegato V.
2. Le cifre che indicano il titolo risultano incise
sull'oggetto e non impresse a rilievo; dette cifre e
la figura che le racchiude costituiscono nel loro
complesso l'impronta del titolo legale.
3. In relazione alle caratteristiche degli oggetti da
marchiare, l'impronta di ciascun titolo legale e'
realizzata in una serie di quattro diverse grandezze,
aventi le dimensioni di cui all'allegato V.
4. Ciascuno degli assegnatari del marchio di
identificazione provvede direttamente, sotto la
propria responsabilita', alla costruzione dei punzoni
recanti le impronte dei titoli legali, attenendosi
rigorosamente alle norme di cui ai commi da 1 a 3.
5. E' in facolta' dei predetti assegnatari di limitare
la propria dotazione alle sole impronte e alle sole
grandezze delle medesime che interessano la propria
attivita'.
Nota all'art. 16:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24 aprile 1998, n. 128.
L'art. 8, comma 4, cosi' recita:
"4. La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi,
espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure
geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate
nel regolamento.".
Art. 17.
1. L'indicazione del titolo reale sulle materie prime
si appone con l'impiego delle impronte di cui
all'articolo 16 nei soli casi in cui il titolo
predetto corrisponde esattamente ad uno dei titoli
legali ammessi dal decreto.
2. In tutti i casi diversi da quelli considerati nel
comma 1, il titolo reale si appone con l'impiego di
impronte non normalizzate, facendo precedere le cifre
indicanti i millesimi e i decimi di millesimo di
metallo fine, dai simboli Pt, Pd, Au, Ag,
rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e
l'argento e facendole seguire dal simbolo 0/00. E'
anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma
di frazione, con denominatore 1000 e con la
eliminazione del simbolo 0/00.
3. L'indicazione del titolo delle materie prime e'
sempre accompagnato dal marchio di identificazione del
produttore.
4. Le camere di commercio, in quanto detentrici delle
matrici, verificano l'autenticita' dei marchi di
identificazione impressi sulle materie prime e sui
lavori di metalli preziosi recanti la sigla della
provincia di propria competenza, e rilasciano apposita
dichiarazione di autenticita'.
Art. 18.
1. La bollatura degli oggetti in metalli preziosi si
effettua con l'apposizione del marchio di
identificazione e della indicazione del titolo legale,
avendo cura di impiegare, in relazione alle
caratteristiche e dimensioni dell'oggetto da
marchiare, impronte di grandezze corrispondenti,
secondo il disposto di cui agli articoli 12, comma 2,
e 16, comma 5.
Art. 19.
1. Le materie prime di platino, palladio, oro e
argento, in piccoli grani, in fili e fogli sottili, in
polvere, eccetera, ed i semilavorati in genere che, in
relazione alla loro particolare struttura od alle loro
ridotte dimensioni, non consentono la marchiatura,
sono posti in vendita in involucri chiusi e sigillati.
2. Gli involucri sono costituiti di qualsiasi
materiale idoneo allo scopo e sono confezionati anche
all'atto della vendita, ma non devono potersi aprire
dopo eseguita tale confezione e sigillatura se non per
lacerazione dell'involucro stesso o rottura dei
sigilli.
3. I sigilli sono apposti su laminetta in metallo o
lega metallica, non ferrosi, o anche in materiale
plastico, sulla quale e' incisa la parola "sigillo",
seguita dalla indicazione del titolo e del marchio di
identificazione del produttore. In alternativa all'uso
della laminetta le indicazioni del titolo e del
marchio di identificazione sono riportate
sull'involucro stesso purche' esso renda evidente ogni
tentativo di manomissione che possa essere effettuato
su di esso o su tali indicazioni.
4. Il Ministero delle attivita' produttive autorizza,
con suo decreto, sentito il parere del Comitato
centrale metrico, l'uso di ulteriori materiali, per le
laminette di cui al comma 3, od altre forme di
apposizione di sigilli riconosciuti idonei allo scopo.
5. I materiali contenuti negli involucri sigillati di
cui ai precedenti commi sono sempre accompagnati da
documento (fattura, certificato di garanzia o
documento di trasporto) fornito dal venditore in cui
risultano indicati, oltre la ragione sociale e
l'indirizzo del medesimo, il titolo, la specificazione
merceologica e la quantita' dei materiali stessi.
6. I semilavorati in genere formano oggetto di
scambio, anche se sprovvisti del marchio di
identificazione e del titolo, quando lo scambio
avviene tra aziende titolari di marchio e l'acquirente
ne fa espressa richiesta e sempreche' i semilavorati
stessi siano contenuti negli involucri sigillati di
cui ai commi da 1 a 5.
Art. 20.
1. Gli oggetti che, in ragione della loro delicatezza
o complessita' di forma, o per la presenza di perle,
pietre preziose o smalti, non consentono l'impressione
del marchio, possono essere marchiati dal produttore,
ancora prima di essere finiti, quando risultano ancora
allo stato grezzo e non sono stati montati nelle loro
diverse parti.
2. Il marchio di identificazione e l'impronta del
titolo legale sono impressi su di una parte principale
dell'oggetto, e cioe' sulla parte che risulta di peso
o volume prevalente o che serve di supporto principale
ad altre parti dell'oggetto stesso purche'
tecnicamente idoneo alla punzonatura, e' pero' ammesso
che i bolli siano apposti in qualsiasi altra parte, se
quella principale, per la presenza di gemme o smalti,
risulta chiaramente soggetta a danneggiamenti per
effetto dell'applicazione dei bolli stessi.
3. Il marchio di identificazione e l'impronta del
titolo legale, sugli oggetti composti di piu' parti
dello stesso metallo smontabili manualmente, sono
apposti su ciascuna di tali parti, salvo il caso che
queste sono di peso inferiore a un grammo e risultano
percio' esenti dalla marchiatura a norma dell'articolo
12 del decreto; fermo restando l'obbligo della
corrispondenza del titolo delle parti stesse al titolo
legale impresso su di uno di esse, unitamente al
marchio di identificazione.
4. Per le catenine i bolli si applicano su anellini
terminali che risultano tali da non potersi asportare
senza deformazione delle maglie contigue.
5. Per gli oggetti che non consentono una diretta
marchiatura, il marchio di identificazione e
l'indicazione del titolo legale sono apposti su
piastrina dello stesso metallo dell'oggetto, unita ad
esso mediante saldatura con tale metallo.
6. Lo stesso sistema di cui al comma 5 e' adottato per
tutti i lavori aventi particolare pregio artistico e
per i gioielli recanti perle e pietre preziose od
altre sostanze pregiate quali corallo, tartaruga,
ambra, giada, nei quali il valore di esecuzione, o il
valore delle perle, delle pietre ed altre sostanze,
supera di almeno dieci volte il valore del metallo.
L'accertamento delle predette condizioni si effettua
sulla base delle relative fatturazioni o in caso di
dubbio, e' affidato ad esperti debitamente
riconosciuti a norma dell'articolo 12, comma 3, del
decreto.
Nota all'art. 20:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24 aprile 1998, n. 128.
L'art. 12 cosi' recita:
"Art. 12. - 1. Non sono soggetti all'obbligo del
marchio di identificazione e dell'indicazione del
titolo ma devono essere garantiti con le modalita' che
saranno stabilite dal regolamento:
a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e
loro leghe per odontoiatria;
c) gli oggetti di antiquariato;
d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e
strumenti per uso industriale;
e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;
f) le monete;
g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi
fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di
cui all'art. 8, saranno contrassegnati dal marchio
speciale della Zecca medesima;
h) gli oggetti usati in possesso delle aziende
commerciali;
i) i residui di lavorazione;
j) le leghe saldanti a base argento, platino o
palladio.
2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla
descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle
operazioni previsto dall'art. 128 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente
fattura redatta dal commerciante acquirente.
3. L'autenticita' degli oggetti di antiquariato di cui
alla lettera c) deve essere riconosciuta da esperti,
iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso
le camere di commercio.".
Art. 21.
1. Nelle casse da orologio il marchio di
identificazione e l'indicazione del titolo legale si
applicano soltanto sul fondello e non sulla "lunetta"
(cerchietto porta vetro) e sulla "carrure" (contorno
porta movimento); i bolli sono applicati anche
all'interno del predetto fondello, a condizione che
questo sia apribile, agevolmente senza danno, per ogni
possibile controllo. Le parti non marchiate sono allo
stesso titolo del fondello e si intendono garantite
dalla indicazione apposta su questo.
2. I braccialetti ed ogni altro complemento o
ornamento accessorio, applicato agli orologi, sono
considerati a tutti gli effetti parti staccabili e
sono sottoposti a specifica marchiatura.
Art. 22.
1. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o
piu' metalli preziosi portano l'indicazione del titolo
su ciascuno dei metalli componenti, in tutti i casi in
cui ciascuno di questi, se di peso superiore a un
grammo, costituisce una parte nettamente distinta da
ogni altra parte dell'oggetto e risulta tecnicamente
atta a ricevere l'impronta.
2. Le impronte del marchio di identificazione e del
titolo del metallo prezioso di peso prevalente sono
apposte su quest'ultimo in tutti gli altri casi, ed in
particolare:
a) negli oggetti nei quali i diversi metalli pur
risultando distinguibili l'uno dall'altro, sono
intimamente combinati tra loro, per motivi artistici o
per esigenze di natura tecnica;
b) negli oggetti nei quali i metalli di maggior
pregio sono inseriti, per incastonatura od intarsi,
nel corpo del metallo di peso prevalente;
c) nelle casse da orologio (fondello).
Art. 23.
1. L'obbligo della garanzia del titolo, per gli
oggetti che, a norma dell'articolo 12 del decreto,
sono esenti dall'obbligo del marchio di
identificazione e della indicazione del titolo e per i
quali lo stesso decreto non prescrive specifiche
norme, si adempie all'atto in cui gli oggetti sono
ceduti in vendita, con le seguenti modalita':
a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto,
all'atto della vendita dal produttore o importatore
all'acquirente sono contenuti in involucri debitamente
sigillati con l'osservanza delle modalita' indicate
dall'articolo 19. Una descrizione dettagliata o
sommaria degli oggetti contenuti nell'involucro e'
ripetuta sull'involucro stesso. I dettaglianti
conservano il documento, l'involucro e gli eventuali
sigilli di cui all'articolo 19 fino ad esaurimento
della merce;
b) i semilavorati, le leghe e i lavori per
odontoiatria o per uso industriale, gli strumenti ed
apparecchi per uso industriale o scientifico, di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere b), d) ed e), del
decreto, sono accompagnati, ad ogni passaggio dal
produttore od importatore al grossista o dettagliante,
e da questi al consumatore, da un documento su cui e'
indicato il titolo reale dello stesso oggetto, o delle
parti di esso costituite da metallo prezioso, che puo'
essere diverso dai titoli legali previsti dal decreto.
Per le leghe contenenti in proporzioni dichiarate due
o piu' metalli preziosi, e' indicato il titolo di
ciascuno di questi;
c) gli oggetti di antiquariato sono accompagnati da
fattura di acquisto o da certificato redatto e
sottoscritto ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del
decreto, controfirmato e datato dal venditore;
d) gli oggetti usati non aventi pregio di antichita'
pervenuti ad aziende commerciali in epoche successive
a quella di entrata in vigore della cessata legge 30
gennaio 1968, n. 46, per essere posti nuovamente in
commercio sono gia' provvisti dei marchi di cui alla
cessata legge 5 febbraio 1934, n. 305. Essi, inoltre,
all'atto della vendita, sono accompagnati da regolare
fattura, sulla quale risulta trascritta la descrizione
dell'oggetto stesso, quale essa fu redatta sul
registro delle operazioni dell'azienda, all'epoca in
cui l'oggetto fu acquistato;
e) i residui di lavorazione di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera i), del decreto, quando sono ceduti a
terzi e quando provengono da materie prime di titolo
omogeneo, sono venduti con le stesse norme previste
dal precedente articolo 19;
f) i residui di lavorazione provenienti da materie
prime o da operazioni tecnologiche eterogenee ed in
genere gli scarti di lavorazione, le ceneri e le
spazzature di laboratorio, sono accompagnati da
dichiarazioni attestanti che si tratta di "residui"
del tutto privi di ogni garanzia sulla loro
composizione e sul titolo dei metalli preziosi ivi
contenuti;
g) le leghe saldanti di cui all'articolo 12, comma
1, lettera l), del decreto sono parimenti vendute con
le norme di cui all'articolo 19. Quando e' richiesto
da esigenze commerciali e risulta tecnicamente
possibile, le dette leghe sono fornite senza
involucro, a condizione che rechino l'indicazione del
marchio di identificazione e del titolo.
2. Per leghe saldanti a base di argento si intendono
quelle il cui contenuto di detto metallo e' tale da
consentirne l'impiego nella produzione argentiera. Le
leghe cosiddette "da saldatura ad argento" usate per
la saldatura dei metalli comuni sono vendute come
metallo non prezioso.
Note all'art. 23:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999. n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 12 vedi note all'art. 20.
- La legge 30 gennaio 1968, n. 46, reca disciplina dei
titoli e dei marchi di identificazione dei metalli
preziosi.
- La legge 5 febbraio 1934, n. 305, reca disciplina
dei titoli dei metalli preziosi.
Art. 24.
1. L'esonero dell'apposizione del marchio di
identificazione e della indicazione del titolo, di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto, si
intende esclusivamente concesso alle monete coniate
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dai
corrispondenti Istituti esteri, che hanno corso
legale, e che, se fuori corso, risultano sempre emesse
dagli Istituti stessi.
2. L'applicazione del marchio d'identificazione e
della indicazione del titolo e' obbligatoria quando le
monete di cui al comma 1 sono riprodotte al di fuori
degli Istituti di Stato che le abbiano legittimamente
emesse, anche se tale riproduzione risulta
autorizzata.
3. L'obbligo di cui al comma 2 incombe, in ogni caso,
ai produttori ed importatori di medaglie commemorative
o di gettoni premio e di pseudo monetazioni di
qualsiasi natura.
Note all'art. 24:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 12 vedi note all'art. 20.
Art. 25.
1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori
dello Spazio economico europeo sono prodotti senza il
marchio di identificazione.
2. Gli oggetti destinati ad essere commercializzati
nei Paesi dello Spazio economico europeo possono,
altresi', essere prodotti senza il marchio di
identificazione, sempreche' rispettino le norme
vigenti nel Paese di destinazione.
3. Il produttore e' pero' soggetto a tutte le norme di
legge per quanto concerne la corrispondenza del titolo
reale degli oggetti di cui ai commi 1 e 2, al titolo
indicato.
4. E' consentita l'apposizione di eventuali marchi
speciali, richiesti dagli importatori stranieri.
5. Per gli oggetti che all'atto dell'esportazione o
della commercializzazione nello Spazio economico
europeo sono regolarmente provvisti del marchio di
identificazione e della indicazione del titolo legale
l'esportatore e' tenuto, a tutti gli effetti, alla
osservanza degli obblighi di legge.
6. Gli oggetti da esportare verso Paesi con i quali
sussiste l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto, sono muniti, obbligatoriamente, del marchio
di identificazione nonche' dell'impronta del titolo
legale, ovvero della indicazione di uno dei titoli
considerati legali nel Paese di destinazione.
7. Gli oggetti di cui ai commi da 1 a 6 sono posti in
vendita anche nel territorio della Repubblica italiana
alle seguenti condizioni:
a) conformita' delle caratteristiche costruttive di
essi alle norme di legge e alle prescrizioni del
presente regolamento;
b) applicazione del marchio e dell'impronta del
titolo legale, seguendo per quest'ultimo le
prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
c) cancellazione di qualsiasi eventuale impronta di
marchio od impronta di titolo, diversa da quelle
legali, che e' stata apposta ai fini
dell'esportazione.
8. Gli oggetti il cui titolo reale e' inferiore al
piu' basso dei titoli legali previsti dalla legge, se
non sono esportati, sono venduti come oggetti di
metallo non prezioso.
Note all'art. 25:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24 aprile 1998, n. 128.
L'art. 5, comma 3, cosi' recita:
"3. Gli oggetti in metallo prezioso, quando rechino
gia' l'impronta del marchio di responsabilita'
previsto dalla normativa di uno Stato estero non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo, nel quale tale marchio sia
obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, e che
sia depositato in Italia o nello Spazio economico
europeo, possono non recare il marchio di
identificazione dell'importatore, allorche' risulti
che lo Stato estero di provenienza accordi analogo
trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in
esso importati e sempreche' i titoli garantiti
ufficialmente siano corrispondenti o superiori a
quelli previsti dal presente decreto.".
Capo IV
Il registro degli assegnatari dei marchi di
identificazione
Art.
26.
1. Il marchio di identificazione e' assegnato alle
aziende che esercitano una o piu' delle seguenti
attivita':
a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo
stato di materie prime o semilavorati;
b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli
preziosi o loro leghe;
c) importazione di materie prime o semilavorati o di
prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
2. Ai sensi del comma 1, lettera b), il marchio di
identificazione e' anche assegnato, a domanda, a
quelle aziende commerciali che, pur esercitando come
attivita' principale la vendita di prodotti finiti di
fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio
laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in
metalli preziosi. La concessione e' subordinata
all'accertamento di tale requisito, da effettuarsi a
spese dell'azienda interessata, dalla camera di
commercio competente per territorio.
Art. 27.
1. La domanda di iscrizione al registro e' presentata
alla camera di commercio, industria e artigianato
della provincia ove l'azienda richiedente ha la
propria sede legale.
2. Detta domanda contiene le seguenti indicazioni:
a) la denominazione dell'azienda e la sua sede
legale;
b) le generalita' del titolare della licenza, ove
prevista, di cui all'articolo 127 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 e la sua posizione in
seno all'azienda. Nel caso di ditte individuali o di
imprese artigiane, le generalita' del titolare della
ditta o dell'impresa medesima;
c) l'attivita' o le attivita' esercitate
dall'azienda, ai sensi dell'articolo 26;
d) il numero e l'ubicazione delle eventuali altre
sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti) anche se
situate in altre province, nelle quali sono svolte le
stesse attivita'.
3. Alla domanda sono allegate:
a) copia della licenza di pubblica sicurezza, di cui
al comma 2, lettera b);
b) ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di
saggio e marchio previsti all'articolo 7 del decreto.
4. Per le aziende industriali, la documentazione da
allegare alla domanda di concessione del marchio e'
corredata da una autocertificazione sulla quale e'
indicato, per gli effetti dell'articolo 7, comma 1,
del decreto, il numero dei dipendenti dell'azienda
stessa.
5. In detto numero sono inclusi tutti i prestatori di
lavoro subordinato dell'azienda, indipendentemente
dalle rispettive qualifiche, operai, impiegati,
dirigenti amministrativi o tecnici, e dal loro
eventuale impiego in settori dell'impresa anche non
direttamente connessi con la lavorazione dei metalli
preziosi.
Note all'art. 27:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca
approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza. L'art. 127, cosi' recita:
"Art. 127 (art. 128 testo unico 1926). - I
fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti
preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del
questore. Chi domanda la licenza deve provare d'essere
iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti
preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile
ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita
ovvero deve dimostrare il motivo della mancata
iscrizione in tali ruoli. La licenza dura fino al 31
dicembre dell'anno in cui e' stata rilasciata. Essa e'
valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti
preziosi appartenenti alla medesima persona o alla
medesima ditta, anche se si trovino in localita'
diverse. L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai
commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che
intendono fare commercio, nel territorio dello Stato,
degli oggetti da essi importati, anche ai loro agenti,
rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.
Questi debbono provare la loro qualita', mediante
certificato rilasciato dall'autorita' politica del
luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita'
consolare italiana.".
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.
Art. 28.
1. Il registro contiene le seguenti indicazioni:
a) numero d'iscrizione nel registro delle imprese;
b) data di ricevimento della domanda di iscrizione;
c) denominazione e sede legale dell'impresa;
d) ubicazione delle eventuali altre sedi
dell'azienda (filiali, stabilimenti), anche se situate
in altre province;
e) attivita' esercitate dall'azienda, ai sensi
dell'articolo 26;
f) numero e data d'iscrizione nel registro delle
ditte o nell'albo delle imprese artigiane;
g) numero e data della licenza, ove prevista,
rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza,
generalita' del titolare della licenza stessa e sua
posizione in seno all'azienda;
h) la riproduzione degli eventuali marchi
tradizionali di fabbrica, o sigle particolari,
consentiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto e
depositati nei modi di cui all'articolo 33;
i) numero caratteristico del marchio
d'identificazione, assegnato dalla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura entro
due mesi dalla data di presentazione della domanda di
concessione del marchio stesso;
l) l'indicazione dell'eventuale laboratorio o
organismo di certificazione presso cui l'azienda ha
chiesto la certificazione aggiuntiva ai sensi
dell'articolo 19 del decreto, e l'eventuale logo
concesso alla stessa azienda secondo quanto stabilito
all'articolo 53.
2. Il suddetto registro dei fabbricanti ed importatori
comprende tutti gli assegnatari dei marchi di
identificazione.
3. La consultazione del registro da parte della
pubblica amministrazione e' gratuita.
Note all'art. 28:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999 n 2l reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 9 vedi note all'art. 15.
- Per l'art. 19 vedi note all'art. 1.
Art. 29.
1. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio
di identificazione, e' assegnato alle imprese
richiedenti, nell'ordine di ricevimento delle
rispettive domande di concessione, rispettando la
pregressa numerazione.
2. La numerazione prosegue nell'ambito di ciascuna
provincia senza soluzione di continuita'.
3. Il numero caratteristico dei marchi per qualsiasi
motivo scaduti, ritirati o annullati non e' piu'
attribuito.
4. Eccezioni al disposto di cui al comma 3 sono fatte
con provvedimento della camera di commercio
competente, per quelle ditte cui il marchio e' stato
ritirato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
decreto e che, all'atto della eventuale ripresa della
propria attivita' e della presentazione della nuova
domanda di iscrizione nel registro e di concessione
del marchio, richiedono l'attribuzione dello stesso
numero precedentemente posseduto.
5. Dei marchi di identificazione comunque scaduti,
ritirati o annullati, e di quelli eventualmente
riattribuiti ai sensi del comma
4, viene data cronologicamente notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Sulla stessa Gazzetta Ufficiale e' data altresi'
notizia degli eventuali smarrimenti o furti di punzoni
recanti l'impronta del marchio di identificazione.
7. La denuncia di tali smarrimenti o furti e' fatta
dall'interessato alla camera di commercio entro
quarantotto ore.
8. Il segretario generale della camera di commercio
competente ha facolta' di disporre, che all'azienda
che ha smarrito uno o piu' punzoni e' assegnato un
nuovo numero caratteristico di marchio, quando risulta
accertato l'uso abusivo dei punzoni smarriti.
9. I punzoni dei marchi comunque scaduti; ritirati od
annullati, e quelli resi inservibili dall'uso, sono
riconsegnati alla competente camera di commercio, che
ne prende debita nota e ne rilascia ricevuta
all'interessato, dopo averne accertata l'autenticita'.
10. La deformazione dei punzoni di cui al comma 9 e'
effettuata dalla stessa camera di commercio almeno
ogni sei mesi ed e' parimenti registrata.
Note all'art. 29:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 7, comma 4, vedi note all'art. 1.
Art. 30.
1. Il marchio di identificazione e' assegnato
all'impresa, e ad essa rimane attribuito
indipendentemente dalle eventuali variazioni delle
persone fisiche titolari della relativa licenza di
pubblica sicurezza, ove richiesta.
2. Il trasferimento di proprieta', per atto tra vivi o
a causa di morte, dell'impresa che produce oggetti in
metallo prezioso comporta, altresi', il trasferimento
a chi subentra del marchio di identificazione,
sempreche' il subentrante continui l'esercizio della
medesima attivita', sia in possesso della licenza di
pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla
camera di commercio i dati di cui all'articolo 27,
comma 2, lettere a), b) e d), del presente regolamento
entro il termine di trenta giorni.
3. Entro il medesimo termine l'impresa segnala alla
camera di commercio competente anche le variazioni di
cui al comma 1.
4. Alle imprese che svolgono la propria attivita' in
piu' sedi o stabilimenti, e' assegnato un unico
marchio.
Art. 31.
1. All'atto di accoglimento della domanda di
concessione del marchio di identificazione la camera
di commercio riscuote i diritti di saggio e marchio.
2. Le imprese artigiane che perdono i requisiti di cui
alla legge 5 agosto 1985, n. 443, sono tenute ad
effettuare un versamento integrativo per il
raggiungimento dell'importo del diritto di saggio e
marchio stabilito per le aziende industriali.
3. Ai fini di cui al comma 2 la camera di commercio
notifica all'impresa l'obbligo di effettuare il
versamento predetto e di munirsi della licenza di
pubblica sicurezza.
4. I diritti di saggio e marchio, le indennita' di
mora e i versamenti integrativi sono versati alle
camere di commercio secondo modalita' stabilite dalle
stesse.
5. All'atto del pagamento del diritto relativo al
rinnovo annuale del marchio da effettuare ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, del decreto, le aziende
industriali producono, aggiornata, la dichiarazione di
cui all'articolo 27.
Note all'art. 31:
- La legge 5 agosto 1985, n. 443 reca disposizioni per
l'artigianato.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.
Art. 32.
1. Oltre che per il caso previsto dall'articolo 7,
comma 4, del decreto, si procede al ritiro del marchio
e alla cancellazione dal registro, per decadenza della
licenza, di cui all'articolo 127 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
Note all'art. 32:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.
- Per l'art. 127 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza vedi note all'art. 27.
Capo V
Marchi tradizionali di fabbrica, marchio per il saggio
facoltativo
Art.
33.
1. I produttori che intendono avvalersi della facolta'
di cui all'articolo 9 del decreto, di apporre, in
aggiunta al marchio di identificazione, il proprio
marchio tradizionale di fabbrica, presentano formale
dichiarazione alla camera di commercio competente per
territorio, accompagnandola con le impronte di tali
marchi, impresse su lastrine metalliche, per ciascuna
delle grandezze del marchio medesimo.
2. I marchi di cui al comma 1 sono inoltre depositati
su supporto cartaceo o informatico alla camera di
commercio.
3. Con l'osservanza delle condizioni di cui
all'articolo 9 del decreto e con le stesse modalita'
di cui al comma 1, i produttori hanno la facolta' di
apporre, su richiesta e per conto di committenti, la
indicazione del nominativo dei medesimi, e della loro
ragione sociale od apposite sigle identificative
indicate dai singoli clienti.
4. Le camere di commercio stabiliscono se il marchio
di fabbrica di cui al comma 3 contiene eventuali
indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed
i marchi di identificazione, ed hanno la facolta' di
vietare, in caso affermativo, l'uso del marchio
stesso.
5. Contro il provvedimento adottato dal funzionario
responsabile della camera di commercio e' ammesso
ricorso gerarchico al Segretario generale della stessa
camera di commercio, che puo' richiedere parere
tecnico al Ministero delle attivita' produttive.
Note all'art. 33:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della
legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 9 vedi note all'art. 15.
Art. 34.
1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto
e' costituito da una impronta riproducente, racchiuso
in un contorno circolare, il numero identificativo
della camera di commercio interessata.
2. L'impronta di cui al comma 1 e' realizzata in una
serie di tre diverse grandezze; le sue caratteristiche
e dimensioni sono indicate nell'allegato VII.
3. Il suddetto marchio e' apposto sugli oggetti in
metalli preziosi a convalida delle impronte del titolo
legale e del marchio di identificazione impressi sugli |