DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 maggio 2002, n.150
Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
 


Capo I
Definizioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed in particolare l'articolo 27 che dispone l'emanazione del Regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante "decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, sulla individuazione dei beni e delle risorse degli uffici provinciali metrici da trasferire alle camere di commercio; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni; Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 22 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001; Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento ai successivi articoli 33, comma 5, 36, comma 5 e 53, comma 6, in considerazione del fatto che le funzioni ed i compiti in materia di metrologia legale e metalli preziosi sono stati conferiti alle camere di commercio, dotate di autonomia organizzativa, conservando allo Stato unicamente il potere di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2001 e del 24 maggio 2002; Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'interno;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Agli effetti del presente regolamento si intende:
  a) per "decreto", il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
  b) per "metalli preziosi", il platino, il palladio, l'oro e l'argento;
  c) per "materie prime", i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:
   1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione;
   2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre, fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione;
   3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioe' i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;
   4) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica;
   5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature "ad argento" destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi;
  d) per "marchio di identificazione", il marchio costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale;
  e) per "titolo" delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, il rapporto in peso tra il fino ed il complesso dei metalli componenti la lega;
  f) per "tolleranze sui titoli", le tolleranze sui titoli legali degli oggetti, previste all'articolo 3, comma 4 del decreto;
  g) per "errori ammessi in sede di analisi", l'incertezza di misura dei metodi di analisi;
  h) per "campioni d'analisi", le parti di metallo prelevato dalla materia prima o dal semilavorato o dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono;
  i) per "personale della camera di commercio" il personale ispettivo di cui all'articolo 20 del decreto;
  l) per "registro", il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto dalle camere di commercio, di cui all'articolo 14 del decreto;
  m) per "diritti di saggio e marchio", i diritti da versare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto;
  n) per "indennita' di mora", le indennita' previste all'articolo 7, comma 3, del decreto;
  o) per "tipologia produttiva", la modalita' di produzione di un oggetto inerente alla forma finale ed al tipo di tecnologia impiegata;
  p) per "laboratori di analisi", i laboratori che effettuano il saggio dei metalli preziosi e rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'articolo 18 del decreto;
  q) per "saggio facoltativo", l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita dai laboratori di saggio delle camere di commercio o da loro aziende speciali, di cui all'articolo 13 del decreto;
  r) per "verbale di prelevamento", il verbale redatto dal personale della camera di commercio, in sede di vigilanza, di cui all'articolo 21 del decreto;
  s) per "certificazione aggiuntiva", la facolta' riconosciuta al fabbricante o suo mandatario, ai sensi dell'articolo 19 del decreto, di garantire la conformita' dei propri prodotti alle disposizioni dello stesso decreto.

 

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'art. 17 cosi' recita:
"Art. 17 (Regolamenti).
- 1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
  a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
  c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
  d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
- 2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- 3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- 4.
I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis.
L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
  a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
  b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
  c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
  d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
  e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
L'art. 27 cosi' recita:
"Art. 27.
- 1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sara' emanato il regolamento di applicazione del presente decreto.
- 2.
Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e successive modifiche ed integrazioni.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 individua i beni e le risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al sistema penale.
- La direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee L 204/37 del 21 luglio 1998.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
L'art. 4 cosi' recita:
"Art. 4 (Indirizzo e coordinamento).
- 1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".

Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
L'art. 3, comma 4, cosi' recita:
"4.
Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonche' sui titoli legali ad eccezione dei seguenti casi:
  a) negli oggetti di platino massiccio e di pura lastra e' ammessa una tolleranza di 5 millesimi; negli oggetti di palladio massiccio e di pura lastra e' ammessa una tolleranza di 5 millesimi;
  b) negli oggetti di platino a saldatura semplice e' ammessa una tolleranza di 10 millesimi; negli oggetti di palladio a saldatura semplice e' ammessa una tolleranza di 10 millesimi;
  c) per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, e' ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.".
L'art. 20 cosi' recita:
"Art. 20.
- 1.
Agli effetti dell'art. 57 del codice di procedura penale, il personale delle camere di commercio, durante l'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione delle norme del presente decreto, sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
- 2.
Per l'identificazione, il personale suddetto deve essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio di appartenenza.".
L'art. 14 cosi' recita:
"Art. 14.
- 1.
Presso ogni camera di commercio e' tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:
  a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
  b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera a).
- 2.
Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.
- 3.
Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 16, la licenza di cui al comma 2 non e' richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane.
- 4.
Il registro di cui al comma 1, e' aggiornato a cura della competente camera di commercio e puo' essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro e' pubblico."
L'art. 7, cosi' recita:
"Art. 7.
- 1.
Per ottenere il marchio di identificazione, i fabbricanti, gli importatori ed i venditori di metalli preziosi ne fanno richiesta nella domanda prevista dall'art. 14, comma 2, unendo alla medesima la quietanza di versamento del diritto di saggio e marchio di L. 125.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di L. 500.000 se trattasi di aziende industriali. Il diritto e' raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.
- 2.
La concessione del marchio e' soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla meta' di quelli indicati nel comma 1, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che di seguito e' denominata camera di commercio.
- 3.
Nei confronti degli inadempienti si applichera' l'indennita' di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.
- 4.
Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno la camera di commercio provvede al ritiro del marchio di identificazione ed alla cancellazione dal registro di cui all'art. 14, comma 1, dandone comunicazione al questore, affinche' sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza.".
L'art. 18 cosi' recita:
"Art. 18.
- 1.
I laboratori che effettuano il saggio degli oggetti in metallo prezioso e rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali.
- 2.
Tali laboratori devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale volta in particolare al settore orafo argentiero per la determinazione del titolo dei metalli preziosi.
- 3. La domanda di abilitazione e' presentata alla camera di commercio competente per territorio, ed e' corredata della documentazione comprovante:
  a) la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali;
  b) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali viene richiesta l'abilitazione.
- 4.
Il personale del laboratorio abilitato e' tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:
  a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o societa' con terzi, qualsiasi attivita' di commercio o lavorazione nel settore dei metalli preziosi;
  b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale e' addetto, analisi e ricerche che non siano per conto del laboratorio stesso;
  c) rispetto del segreto professionale.
- 5. La vigilanza ed il controllo sui laboratori abilitati volti a verificare l'osservanza dei suddetti requisiti sono esercitati dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.".
L'art. 13 cosi' recita:
"Art. 13.
- 1. I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dal presente decreto possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte delle camere di commercio, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.".
L'art. 21 cosi' recita:
"Art. 21.
- 1. Il personale della camera di commercio effettua visite ispettive anche non preannunciate. A tal fine ha facolta' di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:
  a) prelevare campioni di materie prime portanti impressi il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, gia' muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso i laboratori di cui all'art. 18;
  b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;
  c) controllare le caratteristiche di autenticita' dei marchi e la loro perfetta idoneita' all'uso.
- 2. Del prelevamento di cui alla lettera a), che puo' essere effettuato solo da personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, viene redatto verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti.
- 3. Il verbale deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto e della materia prima lavorata.".
L'art. 19 cosi' recita:
"Art. 19.
- 1. Allo scopo di garantire la conformita' alle disposizioni del presente decreto, sono ammesse certificazioni aggiuntive.
- 2. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario ha facolta' di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di cui all'art. 18, oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario in base alle normative tecniche vigenti che risulti rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi.
- 3. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 2 sono stabiliti nel regolamento.
- 4. Ai sensi del presente articolo i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente presso il fabbricante controlli sugli oggetti pronti per la vendita. Le modalita' di tali controlli, mediante prelievi di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle analisi di saggio, sono stabilite nel regolamento.".

 

Capo II
I metalli preziosi e loro titoli legali prelevamento di campioni,
metodi di analisi

Art. 2.
1. L'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del titolo si applica alle materie prime ed ai lavori in metalli preziosi anche se eseguiti per conto del committente e con materiali da questi forniti.
2. Nelle materie prime contenenti in misura commercialmente valutabile altri metalli preziosi, oltre quello prevalente, all'indicazione del titolo di questo puo' essere aggiunta anche quella del titolo degli altri metalli preziosi presenti nella lega.
3. Il titolo delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi si intende garantito a fusione quando, indipendentemente dalla eventuale eterogeneita' della lega o dalla natura composita delle diverse parti dell'oggetto, corrisponde al titolo dichiarato espresso in millesimi.
4. Ai sensi del comma 3 si considera come fino il platino eventualmente presente nelle rispettive leghe.


Art. 3.
1. In sede di controllo del titolo, si considera garantito a fusione il titolo della materia prima o dell'oggetto, determinato con l'osservanza dei metodi di analisi e con le modalita' di prelievo dei campioni di analisi di cui agli articoli 7 e seguenti, tenuto conto delle eventuali tolleranze sul titolo nominale e degli errori ammessi in sede di analisi.


Art. 4.
1. Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi, sono marchiati con il titolo legale inferiore.
2. E' ammesso che i lavori in metalli preziosi portino impresso, il titolo effettivo, quando questo risulta superiore ai massimi titoli legali rispettivamente consentiti, e cioe' di 950/1000 per il platino e il palladio, di 750/1000 per l'oro e di 925/1000 per l'argento.
3. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l'indicazione del loro titolo reale.
4. Il marchio d'identificazione e l'indicazione del titolo sono impressi sulle materie prime e sugli oggetti in metallo prezioso
prima di essere posti in commercio.
5. Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono pronti per la vendita, ad eccezione dell'ipotesi prevista
all'articolo 20, comma 1, quando recano impresso il titolo ed il marchio di identificazione ed hanno ultimato il ciclo produttivo o, comunque, quando lasciano la sede del fabbricante, importatore o commerciante di materie prime, per essere consegnati all'acquirente.
6. Chiunque vende al dettaglio oggetti di metalli preziosi espone un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli di cui ai commi da 1 a 5.
7. La tabella di comparazione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto riporta le informazioni esplicative secondo lo schema riportato all'allegato I.


Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
L'art. 5, comma 4, cosi' recita:
"4. Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, sono fissate nel regolamento le caratteristiche della tabella di comparazione da esporre in maniera chiara da chiunque vende al dettaglio gli oggetti disciplinati dal presente articolo, che riportano titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana.".


Art. 5.
1. In relazione alla riconosciuta difficolta' di imprimere il prescritto marchio d'identificazione e l'indicazione del titolo, senza danni, sulle casse da orologio in metallo prezioso, successivamente al montaggio di queste o all'introduzione in esse delle relative macchine, e' consentito che le casse da orologio allo stato grezzo siano importate, in temporanea, in territorio nazionale da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per l'apposizione del prescritto marchio di identificazione dell'importatore.
2. La stessa facolta' e' accordata all'importatore di oggetti in metalli preziosi totalmente smaltati, o recanti pietre preziose o comunque aventi caratteristiche di fragilita' tali da impedirne la marchiatura, responsabile della commercializzazione in Italia.


Art. 6.
1. La tolleranza di dieci millesimi, e' ammessa sul titolo medio, a fusione completa dei lavori in platino, o in palladio, a saldatura semplice, e cioe' per i lavori nei quali le saldature, anche se plurime, sono tutte effettuate con leghe brasanti dello stesso titolo.
2. Sui lavori di cui al comma 1 il titolo della lega costitutiva, saldature escluse, non e' inferiore al titolo tollerato dall'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto.
3. La tolleranza di 3 millesimi sui lavori in oro eseguiti col metodo della microfusione in cera persa con iniezione centrifuga, e' ammessa sui soli oggetti che recano l'indicazione del titolo di 753 millesimi, applicato con la speciale impronta prevista nell'allegato V di cui all'articolo 16.
4. Il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ai fini dell'eventuale concessione delle tolleranze sul titolo nominale di cui ai commi da 1 a 3, si effettua a vista seguendo i criteri indicati negli stessi commi.
5. In caso di dubbi o di contestazioni sull'esito del riconoscimento a vista di cui al comma 4, in tutti i casi in cui cio' si renda necessario ai sensi del decreto, detto esame e' integrato da ulteriori indagini, non escluse quelle da effettuare con le modalita' di prelievo di campioni di analisi di cui agli articoli 7 e seguenti.


Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998 n. 128.
- Per l'art. 3, comma 4, vedi nota all'art. 1.


Art. 7.
1. Ai fini della costituzione del campione di analisi il quantitativo di metallo da prelevare e' tale da consentire per ciascuno di essi, l'esecuzione di almeno quattro saggi, come previsto dall'articolo 44.
2. Il prelevamento di campioni di analisi di materie prime, portanti impresso il titolo dichiarato ed il marchio d'identificazione, tranne che nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1, si effettua col metodo della trapanatura o della cesoiatura o dell'unghiatura in piu' punti, compatibilmente con le caratteristiche dimensionali del pezzo, dopo aver pulito le porzioni di superficie prescelte, avendo cura che materiali estranei, eventualmente aderenti al metallo prezioso o agli utensili impiegati, non abbiano a mescolarsi col campione prelevato; per i semilavorati puo' procedersi anche con il metodo della raschiatura.
3. Una parte della materia prelevata, sigillata dal personale delle Camere di commercio, puo' essere lasciata in consegna all'interessato, se egli ne fa espressa richiesta, per eventuali contestazioni e ripetizioni dei saggi.
4. La scelta dei punti di prelevamento dei campioni di analisi delle materie prime si opera come appresso:
  a) lingotti, verghe e simili: tre prelievi, di cui due ad opposte estremita' del pezzo, ed una in profondita' nel corpo del medesimo;
  b) bottoni, pezzi tondeggianti in genere: due prelievi, di cui uno nel corpo del pezzo. Nel caso di bottoni di piccole dimensioni si procede al ritiro di uno o piu' esemplari scelti a caso;
  c) lastre, profilati, eccetera: due prelievi, in punti convenientemente distanti del pezzo;
  d) semilavorati:
   1) se di peso inferiore a 5 grammi: ritiro di due o piu' esemplari scelti a caso;
   2) se di peso superiore a 5 grammi: prelievo di almeno un grammo di metallo su ciascun esemplare, da un gruppo di almeno tre, scelti a caso;
  e) polveri ed affini: prelievo nella massa, previo rimescolamento della stessa;
  f) leghe brasanti: prelievo come al punto c).


Art. 8.
1. Negli oggetti in oro le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi lo stesso titolo dell'oggetto, con le seguenti eccezioni:
  a) negli oggetti in oro con titolo superiore a 750 millesimi, la saldatura e' effettuata con lega d'oro a titolo non inferiore a 750 millesimi;
  b) nelle catene d'oro realizzate con un filo di diametro inferiore a 1 mm, le saldature possono essere effettuate con leghe non aventi contenuto aureo, ma non devono, comunque, comportare che il titolo reale dell'oggetto risulti, a fusione, inferiore al titolo legale dichiarato.
2. Negli oggetti in platino le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi un contenuto complessivo di metalli preziosi non inferiore a 800 millesimi.
3. Negli oggetti in palladio le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi un contenuto complessivo di metalli preziosi non inferiore a 700 millesimi.
4. Negli oggetti in argento le eventuali saldature sono effettuate con lega d'argento avente un titolo non inferiore a 550 millesimi.


Art. 9.
1. Il prelevamento di campioni da oggetti di metalli preziosi finiti gia' muniti, nei modi previsti dal presente regolamento, del marchio d'identificazione e dell'impronta del titolo legale e pronti alla vendita, si effettua con i metodi della trapanatura, della cesoiatura, previo accertamento che l'oggetto e gli utensili da impiegare siano convenientemente puliti.
2. Ferma restando l'esigenza di disporre dei quantitativi minimi di metallo di cui all'articolo 7, comma 2, si evita, laddove cio' sia tecnicamente possibile, ogni eccessivo danneggiamento dell'oggetto. A tal fine il possessore dell'oggetto ha la facolta' di procedere personalmente, o con l'ausilio di persona di sua fiducia, alla effettuazione dell'operazione secondo il metodo scelto dal personale delle camere di commercio.
3. Parte della materia prelevata puo' essere trattenuta dal possessore dell'oggetto, con le modalita' e per gli scopi di cui all'articolo 7, comma 2, unitamente a quanto resta dell'oggetto.
4. La scelta dei punti di prelevamento dei campioni di analisi da oggetti finiti, si effettua come di seguito specificato:
  a) oggetti stampati o microfusi o a canna vuota a diametro costante o elettroformati di grandi dimensioni: tre prelievi in zone convenientemente distanti l'una dall'altra. Il risultato e' l'espressione della media aritmetica dei singoli risultati;
  b) oggetti a canna vuota a diametro variabile: tre o piu' prelievi in zone convenientemente distanti l'una dall'altra. Il risultato e' l'espressione della media aritmetica dei singoli risultati;
  c) oggetti elettroformati di piccola pezzatura: fusione completa;
  d) oggetti assemblati tramite saldature: un prelievo in parti lontane dalle stesse. Ove questo non sia possibile (punti di saldatura non visibili), il titolo dell'oggetto e' dato dalla media aritmetica dei risultati di tre prelievi;
  e) oggetti formati da leghe di colore diverso: ove possibile e' fatto almeno un prelievo per ogni colore. Il titolo dell'oggetto e' dato dalla media aritmetica dei risultati dei prelievi per ogni colore; il numero dei prelievi non e' inferiore a tre;
  f) lavori in filigrana, a piccole maglie e oggetti in genere ottenuti dalla elaborazione di un filo continuo: tre prelievi, compatibilmente con l'estensione dell'oggetto, ritagliati in piu' punti dell'oggetto stesso. Il risultato e' l'espressione della media aritmetica dei singoli risultati dei prelievi.


Art. 10.
1.
Il ricorso alla fusione completa dell'oggetto puo' essere operata nei casi in cui il risultato del primo ed, eventualmente, del secondo saggio da' adito a fondati dubbi circa l'effettiva corrispondenza dei campioni di analisi, prelevati con i metodi di cui all'articolo 9, alla composizione dell'oggetto da cui derivano. Lo stesso procedimento e' eseguito quando cio' e' esplicitamente richiesto dal possessore dell'oggetto, e a suo carico.
2. La fusione dell'oggetto e' eseguita presso i laboratori di analisi, o presso l'officina, idoneamente attrezzata, del titolare del marchio di identificazione secondo le direttive e alla presenza di personale della camera di commercio.


Art. 11.
1. I metodi ufficiali di analisi per l'accertamento dei titoli delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, ai fini della
legge, sono quelli riportati all'allegato II.
2. Per tutti i metalli preziosi, le analisi sono eseguite con doppia determinazione del titolo, per ciascun campione di analisi prelevato dalla lega in esame.
3. Sono altresi' da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme emanate da enti di normazione nazionale o internazionale che presentano un grado d'incertezza eguale o minore a quelli dettati nell'allegato II.
 

Capo III
Marchio di identificazione e titoli

Art. 12.
1. Le caratteristiche e le dimensioni nominali del marchio di identificazione sono riportate nell'allegato III.
2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione e' realizzata a cura della camera di commercio competente, in una serie di quattro diverse grandezze.
3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quarta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.
4. Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai commi da 1 a 3, il Ministero delle attivita' produttive dispone, con suo decreto, sentito il Comitato centrale metrico, che il marchio di identificazione puo' essere realizzato anche in altre grandezze, quando cio' e' espressamente richiesto da esigenze di carattere tecnico.
5. Per le stesse esigenze di cui al comma 4 e con le stesse modalita', possono essere disposte, per i fusti dei punzoni, dimensioni normalizzate diverse da quelle previste dall'articolo 15, comma 3, e per le impronte dei titoli legali e per le impronte del marchio delle Camere di commercio.


Art. 13.
1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto, l'importatore all'atto in cui pone in commercio nel territorio della Repubblica e dello Spazio economico europeo gli oggetti importati, assume tutte le responsabilita' e gli oneri imposti dal decreto e dal presente regolamento ai produttori nazionali.


Nota all'art. 13:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 5, comma 2 cosi' recita:
"2. Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, devono essere a titolo legale, recarne l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilita' del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell'importatore previsto all'art. 7".


Art. 14.
1. E' fatto divieto di apporre il proprio marchio di identificazione su oggetti in metalli preziosi o loro leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 5, comma 2, e 17 del decreto.
2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio di identificazione e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 17 del decreto.
3. Ai fini indicati dal comma 2, lo scambio delle parti dell'oggetto si effettua con le norme stabilite all'articolo 19 per i semilavorati.
4. L'obbligo di detenere ed usare il marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali che non alterano la sostanza costitutiva dell'oggetto, come: pulitura, incassatura, montaggio; non sussiste per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.
 5. I predetti operatori sono pero' tenuti a procurarsi e ad esibire, in sede di eventuali controlli operati ai sensi dell'articolo 21 del decreto, documenti giustificativi atti a comprovare l'origine e la proprieta' degli oggetti detenuti presso il proprio laboratorio.


Nota all'art. 14:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 5, comma 2 vedi note all'art. 13. L'art. 17 cosi' recita:
"Art. 17.
- 1. I titolari dei marchi di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilita', possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo.".
- Per l'art. 21 vedi note all'art. 1.


Art. 15.
1. I marchi di identificazione sono ricavati, a cura del titolare dei marchi stessi o di persona da lui delegata, dalle rispettive matrici depositate presso le Camere di commercio; l'operazione e' effettuata presso le predette Camere di commercio o, a richiesta dell'interessato, presso l'azienda, o presso idoneo laboratorio specializzato da essa indicato, alla presenza di personale qualificato delle camere di commercio.
2. La riproduzione del marchio si ottiene mediante compressione del fusto vergine contro la relativa matrice; ogni altra tecnica di riproduzione e' tassativamente esclusa.
3. I fusti destinati a ricevere l'impronta del marchio sono ricavati da profilati in acciaio, a sezione quadrata, aventi caratteristiche normalizzate, secondo quanto indicato dall'allegato IV.
4. Puo' essere anche autorizzata qualsiasi altra forma e dimensione, per la realizzazione di punzoni di tipo speciale,
destinati o meno ad essere inseriti in appositi attrezzi o dispositivi meccanici, a condizione che risulti in ogni caso possibile l'apposizione, su di essi, del bollo di autenticazione previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto.
5. E' anche autorizzato l'allestimento di punzoni recanti, oltre l'impronta del marchio di identificazione, quella del titolo legale ed, eventualmente, del marchio o sigla di cui all'articolo 9 del decreto.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono concesse, dalle camere di commercio competenti per territorio, agli interessati che ne presentano motivata richiesta, allegando alla domanda il disegno quotato dei punzoni stessi e dell'alloggiamento del dispositivo destinato a contenerli.
7. Il bollo di autenticazione e' costituito da una figura geometrica, identificata nell'allegato VI, recante all'interno il numero caratteristico che distingue la camera di commercio.
8. La consegna dei punzoni si effettua contro ricevuta rilasciata dal titolare del marchio o dalla persona da questi delegata, e nella quale i punzoni sono indicati per quantita' e tipo.
9. Dell'avvenuta consegna la camera di commercio prende debita nota.


Nota all'art. 15:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 11, comma 3, cosi' recita:
"3. Detti punzoni devono essere muniti, a cura della camera di commercio, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento.".
L'art. 9 cosi' recita:
"Art. 9.
- 1. I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo.".


Art. 16.
1. A norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto, le figure geometriche racchiudenti le cifre dei titoli legali sono rigorosamente normalizzate, e hanno le forme e le dimensioni indicate nell'allegato V.
2. Le cifre che indicano il titolo risultano incise sull'oggetto e non impresse a rilievo; dette cifre e la figura che le racchiude costituiscono nel loro complesso l'impronta del titolo legale.
3. In relazione alle caratteristiche degli oggetti da marchiare, l'impronta di ciascun titolo legale e' realizzata in una serie di quattro diverse grandezze, aventi le dimensioni di cui all'allegato V.
4. Ciascuno degli assegnatari del marchio di identificazione provvede direttamente, sotto la propria responsabilita', alla costruzione dei punzoni recanti le impronte dei titoli legali, attenendosi rigorosamente alle norme di cui ai commi da 1 a 3.
5. E' in facolta' dei predetti assegnatari di limitare la propria dotazione alle sole impronte e alle sole grandezze delle medesime che interessano la propria attivita'.


Nota all'art. 16:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
L'art. 8, comma 4, cosi' recita:
"4. La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento.".


Art. 17.
1. L'indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l'impiego delle impronte di cui all'articolo 16 nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponde esattamente ad uno dei titoli legali ammessi dal decreto.
2. In tutti i casi diversi da quelli considerati nel comma 1, il titolo reale si appone con l'impiego di impronte non normalizzate, facendo precedere le cifre indicanti i millesimi e i decimi di millesimo di metallo fine, dai simboli Pt, Pd, Au, Ag, rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo 0/00. E' anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo 0/00.
3. L'indicazione del titolo delle materie prime e' sempre accompagnato dal marchio di identificazione del produttore.
4. Le camere di commercio, in quanto detentrici delle matrici, verificano l'autenticita' dei marchi di identificazione impressi sulle materie prime e sui lavori di metalli preziosi recanti la sigla della provincia di propria competenza, e rilasciano apposita dichiarazione di autenticita'.


Art. 18.
1. La bollatura degli oggetti in metalli preziosi si effettua con l'apposizione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo legale, avendo cura di impiegare, in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'oggetto da marchiare, impronte di grandezze corrispondenti, secondo il disposto di cui agli articoli 12, comma 2, e 16, comma 5.


Art. 19.
1. Le materie prime di platino, palladio, oro e argento, in piccoli grani, in fili e fogli sottili, in polvere, eccetera, ed i semilavorati in genere che, in relazione alla loro particolare struttura od alle loro ridotte dimensioni, non consentono la marchiatura, sono posti in vendita in involucri chiusi e sigillati.
2. Gli involucri sono costituiti di qualsiasi materiale idoneo allo scopo e sono confezionati anche all'atto della vendita, ma non devono potersi aprire dopo eseguita tale confezione e sigillatura se non per lacerazione dell'involucro stesso o rottura dei sigilli.
3. I sigilli sono apposti su laminetta in metallo o lega metallica, non ferrosi, o anche in materiale plastico, sulla quale e' incisa la parola "sigillo", seguita dalla indicazione del titolo e del marchio di identificazione del produttore. In alternativa all'uso della laminetta le indicazioni del titolo e del marchio di identificazione sono riportate sull'involucro stesso purche' esso renda evidente ogni tentativo di manomissione che possa essere effettuato su di esso o su tali indicazioni.
4. Il Ministero delle attivita' produttive autorizza, con suo decreto, sentito il parere del Comitato centrale metrico, l'uso di ulteriori materiali, per le laminette di cui al comma 3, od altre forme di apposizione di sigilli riconosciuti idonei allo scopo.
5. I materiali contenuti negli involucri sigillati di cui ai precedenti commi sono sempre accompagnati da documento (fattura, certificato di garanzia o documento di trasporto) fornito dal venditore in cui risultano indicati, oltre la ragione sociale e l'indirizzo del medesimo, il titolo, la specificazione merceologica e la quantita' dei materiali stessi.
6. I semilavorati in genere formano oggetto di scambio, anche se sprovvisti del marchio di identificazione e del titolo, quando lo scambio avviene tra aziende titolari di marchio e l'acquirente ne fa espressa richiesta e sempreche' i semilavorati stessi siano contenuti negli involucri sigillati di cui ai commi da 1 a 5.


Art. 20.
1. Gli oggetti che, in ragione della loro delicatezza o complessita' di forma, o per la presenza di perle, pietre preziose o smalti, non consentono l'impressione del marchio, possono essere marchiati dal produttore, ancora prima di essere finiti, quando risultano ancora allo stato grezzo e non sono stati montati nelle loro diverse parti.
2. Il marchio di identificazione e l'impronta del titolo legale sono impressi su di una parte principale dell'oggetto, e cioe' sulla parte che risulta di peso o volume prevalente o che serve di supporto principale ad altre parti dell'oggetto stesso purche' tecnicamente idoneo alla punzonatura, e' pero' ammesso che i bolli siano apposti in qualsiasi altra parte, se quella principale, per la presenza di gemme o smalti, risulta chiaramente soggetta a danneggiamenti per effetto dell'applicazione dei bolli stessi.
3. Il marchio di identificazione e l'impronta del titolo legale, sugli oggetti composti di piu' parti dello stesso metallo smontabili manualmente, sono apposti su ciascuna di tali parti, salvo il caso che queste sono di peso inferiore a un grammo e risultano percio' esenti dalla marchiatura a norma dell'articolo 12 del decreto; fermo restando l'obbligo della corrispondenza del titolo delle parti stesse al titolo legale impresso su di uno di esse, unitamente al marchio di identificazione.
4. Per le catenine i bolli si applicano su anellini terminali che risultano tali da non potersi asportare senza deformazione delle maglie contigue.
5. Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sono apposti su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto, unita ad esso mediante saldatura con tale metallo.
6. Lo stesso sistema di cui al comma 5 e' adottato per tutti i lavori aventi particolare pregio artistico e per i gioielli recanti perle e pietre preziose od altre sostanze pregiate quali corallo, tartaruga, ambra, giada, nei quali il valore di esecuzione, o il valore delle perle, delle pietre ed altre sostanze, supera di almeno dieci volte il valore del metallo. L'accertamento delle predette condizioni si effettua sulla base delle relative fatturazioni o in caso di dubbio, e' affidato ad esperti debitamente riconosciuti a norma dell'articolo 12, comma 3, del decreto.


Nota all'art. 20:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
L'art. 12 cosi' recita:
"Art. 12. - 1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento:
  a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
  b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;
  c) gli oggetti di antiquariato;
  d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;
  e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;
  f) le monete;
  g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di cui all'art. 8, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;
  h) gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali;
  i) i residui di lavorazione;
  j) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.
2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall'art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.
3. L'autenticita' degli oggetti di antiquariato di cui alla lettera c) deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le camere di commercio.".


Art. 21.
1. Nelle casse da orologio il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale si applicano soltanto sul fondello e non sulla "lunetta" (cerchietto porta vetro) e sulla "carrure" (contorno porta movimento); i bolli sono applicati anche all'interno del predetto fondello, a condizione che questo sia apribile, agevolmente senza danno, per ogni possibile controllo. Le parti non marchiate sono allo stesso titolo del fondello e si intendono garantite dalla indicazione apposta su questo.
2. I braccialetti ed ogni altro complemento o ornamento accessorio, applicato agli orologi, sono considerati a tutti gli effetti parti staccabili e sono sottoposti a specifica marchiatura.


Art. 22.
1. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o piu' metalli preziosi portano l'indicazione del titolo su ciascuno dei metalli componenti, in tutti i casi in cui ciascuno di questi, se di peso superiore a un grammo, costituisce una parte nettamente distinta da ogni altra parte dell'oggetto e risulta tecnicamente atta a ricevere l'impronta.
2. Le impronte del marchio di identificazione e del titolo del metallo prezioso di peso prevalente sono apposte su quest'ultimo in tutti gli altri casi, ed in particolare:
  a) negli oggetti nei quali i diversi metalli pur risultando distinguibili l'uno dall'altro, sono intimamente combinati tra loro, per motivi artistici o per esigenze di natura tecnica;
  b) negli oggetti nei quali i metalli di maggior pregio sono inseriti, per incastonatura od intarsi, nel corpo del metallo di peso prevalente;
  c) nelle casse da orologio (fondello).


Art. 23.
1. L'obbligo della garanzia del titolo, per gli oggetti che, a norma dell'articolo 12 del decreto, sono esenti dall'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del titolo e per i quali lo stesso decreto non prescrive specifiche norme, si adempie all'atto in cui gli oggetti sono ceduti in vendita, con le seguenti modalita':
  a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto, all'atto della vendita dal produttore o importatore all'acquirente sono contenuti in involucri debitamente sigillati con l'osservanza delle modalita' indicate dall'articolo 19. Una descrizione dettagliata o sommaria degli oggetti contenuti nell'involucro e' ripetuta sull'involucro stesso. I dettaglianti conservano il documento, l'involucro e gli eventuali sigilli di cui all'articolo 19 fino ad esaurimento della merce;
  b) i semilavorati, le leghe e i lavori per odontoiatria o per uso industriale, gli strumenti ed apparecchi per uso industriale o scientifico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto, sono accompagnati, ad ogni passaggio dal produttore od importatore al grossista o dettagliante, e da questi al consumatore, da un documento su cui e' indicato il titolo reale dello stesso oggetto, o delle parti di esso costituite da metallo prezioso, che puo' essere diverso dai titoli legali previsti dal decreto. Per le leghe contenenti in proporzioni dichiarate due o piu' metalli preziosi, e' indicato il titolo di ciascuno di questi;
  c) gli oggetti di antiquariato sono accompagnati da fattura di acquisto o da certificato redatto e sottoscritto ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto, controfirmato e datato dal venditore;
  d) gli oggetti usati non aventi pregio di antichita' pervenuti ad aziende commerciali in epoche successive a quella di entrata in vigore della cessata legge 30 gennaio 1968, n. 46, per essere posti nuovamente in commercio sono gia' provvisti dei marchi di cui alla cessata legge 5 febbraio 1934, n. 305. Essi, inoltre, all'atto della vendita, sono accompagnati da regolare fattura, sulla quale risulta trascritta la descrizione dell'oggetto stesso, quale essa fu redatta sul registro delle operazioni dell'azienda, all'epoca in cui l'oggetto fu acquistato;
  e) i residui di lavorazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto, quando sono ceduti a terzi e quando provengono da materie prime di titolo omogeneo, sono venduti con le stesse norme previste dal precedente articolo 19;
  f) i residui di lavorazione provenienti da materie prime o da operazioni tecnologiche eterogenee ed in genere gli scarti di lavorazione, le ceneri e le spazzature di laboratorio, sono accompagnati da dichiarazioni attestanti che si tratta di "residui" del tutto privi di ogni garanzia sulla loro composizione e sul titolo dei metalli preziosi ivi contenuti;
  g) le leghe saldanti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto sono parimenti vendute con le norme di cui all'articolo 19. Quando e' richiesto da esigenze commerciali e risulta tecnicamente possibile, le dette leghe sono fornite senza involucro, a condizione che rechino l'indicazione del marchio di identificazione e del titolo.
2. Per leghe saldanti a base di argento si intendono quelle il cui contenuto di detto metallo e' tale da consentirne l'impiego nella produzione argentiera. Le leghe cosiddette "da saldatura ad argento" usate per la saldatura dei metalli comuni sono vendute come metallo non prezioso.


Note all'art. 23:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999. n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 12 vedi note all'art. 20.
- La legge 30 gennaio 1968, n. 46, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
- La legge 5 febbraio 1934, n. 305, reca disciplina dei titoli dei metalli preziosi.


Art. 24.
1. L'esonero dell'apposizione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto, si intende esclusivamente concesso alle monete coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dai corrispondenti Istituti esteri, che hanno corso legale, e che, se fuori corso, risultano sempre emesse dagli Istituti stessi.
2. L'applicazione del marchio d'identificazione e della indicazione del titolo e' obbligatoria quando le monete di cui al comma 1 sono riprodotte al di fuori degli Istituti di Stato che le abbiano legittimamente emesse, anche se tale riproduzione risulta autorizzata.
3. L'obbligo di cui al comma 2 incombe, in ogni caso, ai produttori ed importatori di medaglie commemorative o di gettoni premio e di pseudo monetazioni di qualsiasi natura.


Note all'art. 24:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 12 vedi note all'art. 20.


Art. 25.
1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo sono prodotti senza il marchio di identificazione.
2. Gli oggetti destinati ad essere commercializzati nei Paesi dello Spazio economico europeo possono, altresi', essere prodotti senza il marchio di identificazione, sempreche' rispettino le norme vigenti nel Paese di destinazione.
3. Il produttore e' pero' soggetto a tutte le norme di legge per quanto concerne la corrispondenza del titolo reale degli oggetti di cui ai commi 1 e 2, al titolo indicato.
4. E' consentita l'apposizione di eventuali marchi speciali, richiesti dagli importatori stranieri.
5. Per gli oggetti che all'atto dell'esportazione o della commercializzazione nello Spazio economico europeo sono regolarmente provvisti del marchio di identificazione e della indicazione del titolo legale l'esportatore e' tenuto, a tutti gli effetti, alla osservanza degli obblighi di legge.
6. Gli oggetti da esportare verso Paesi con i quali sussiste l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto, sono muniti, obbligatoriamente, del marchio di identificazione nonche' dell'impronta del titolo legale, ovvero della indicazione di uno dei titoli considerati legali nel Paese di destinazione.
7. Gli oggetti di cui ai commi da 1 a 6 sono posti in vendita anche nel territorio della Repubblica italiana alle seguenti condizioni:
  a) conformita' delle caratteristiche costruttive di essi alle norme di legge e alle prescrizioni del presente regolamento;
  b) applicazione del marchio e dell'impronta del titolo legale, seguendo per quest'ultimo le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
  c) cancellazione di qualsiasi eventuale impronta di marchio od impronta di titolo, diversa da quelle legali, che e' stata apposta ai fini dell'esportazione.
8. Gli oggetti il cui titolo reale e' inferiore al piu' basso dei titoli legali previsti dalla legge, se non sono esportati, sono venduti come oggetti di metallo non prezioso.


Note all'art. 25:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
L'art. 5, comma 3, cosi' recita:
"3. Gli oggetti in metallo prezioso, quando rechino gia' l'impronta del marchio di responsabilita' previsto dalla normativa di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, e che sia depositato in Italia o nello Spazio economico europeo, possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorche' risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreche' i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dal presente decreto.".


Capo IV
Il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione

Art. 26.
1. Il marchio di identificazione e' assegnato alle aziende che esercitano una o piu' delle seguenti attivita':
  a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
  b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
  c) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
2. Ai sensi del comma 1, lettera b), il marchio di identificazione e' anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attivita' principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metalli preziosi. La concessione e' subordinata all'accertamento di tale requisito, da effettuarsi a spese dell'azienda interessata, dalla camera di commercio competente per territorio.


Art. 27.
1. La domanda di iscrizione al registro e' presentata alla camera di commercio, industria e artigianato della provincia ove l'azienda richiedente ha la propria sede legale.
2. Detta domanda contiene le seguenti indicazioni:
  a) la denominazione dell'azienda e la sua sede legale;
  b) le generalita' del titolare della licenza, ove prevista, di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e la sua posizione in seno all'azienda. Nel caso di ditte individuali o di imprese artigiane, le generalita' del titolare della ditta o dell'impresa medesima;
  c) l'attivita' o le attivita' esercitate dall'azienda, ai sensi dell'articolo 26;
  d) il numero e l'ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti) anche se situate in altre province, nelle quali sono svolte le stesse attivita'.
3. Alla domanda sono allegate:
  a) copia della licenza di pubblica sicurezza, di cui al comma 2, lettera b);
  b) ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di saggio e marchio previsti all'articolo 7 del decreto.
4. Per le aziende industriali, la documentazione da allegare alla domanda di concessione del marchio e' corredata da una autocertificazione sulla quale e' indicato, per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto, il numero dei dipendenti dell'azienda stessa.
5. In detto numero sono inclusi tutti i prestatori di lavoro subordinato dell'azienda, indipendentemente dalle rispettive qualifiche, operai, impiegati, dirigenti amministrativi o tecnici, e dal loro eventuale impiego in settori dell'impresa anche non direttamente connessi con la lavorazione dei metalli preziosi.


Note all'art. 27:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'art. 127, cosi' recita:
"Art. 127 (art. 128 testo unico 1926). - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore. Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata rilasciata. Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse. L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita', mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.".
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.


Art. 28.
1. Il registro contiene le seguenti indicazioni:
  a) numero d'iscrizione nel registro delle imprese;
  b) data di ricevimento della domanda di iscrizione;
  c) denominazione e sede legale dell'impresa;
  d) ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti), anche se situate in altre province;
  e) attivita' esercitate dall'azienda, ai sensi dell'articolo 26;
  f) numero e data d'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane;
  g) numero e data della licenza, ove prevista, rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza, generalita' del titolare della licenza stessa e sua posizione in seno all'azienda;
  h) la riproduzione degli eventuali marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, consentiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto e depositati nei modi di cui all'articolo 33;
  i) numero caratteristico del marchio d'identificazione, assegnato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro due mesi dalla data di presentazione della domanda di concessione del marchio stesso;
  l) l'indicazione dell'eventuale laboratorio o organismo di certificazione presso cui l'azienda ha chiesto la certificazione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 19 del decreto, e l'eventuale logo concesso alla stessa azienda secondo quanto stabilito all'articolo 53.
2. Il suddetto registro dei fabbricanti ed importatori comprende tutti gli assegnatari dei marchi di identificazione.
3. La consultazione del registro da parte della pubblica amministrazione e' gratuita.


Note all'art. 28:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999 n 2l reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 9 vedi note all'art. 15.
- Per l'art. 19 vedi note all'art. 1.


Art. 29.
1. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione, e' assegnato alle imprese richiedenti, nell'ordine di ricevimento delle rispettive domande di concessione, rispettando la pregressa numerazione.
2. La numerazione prosegue nell'ambito di ciascuna provincia senza soluzione di continuita'.
3. Il numero caratteristico dei marchi per qualsiasi motivo scaduti, ritirati o annullati non e' piu' attribuito.
4. Eccezioni al disposto di cui al comma 3 sono fatte con provvedimento della camera di commercio competente, per quelle ditte cui il marchio e' stato ritirato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto e che, all'atto della eventuale ripresa della propria attivita' e della presentazione della nuova domanda di iscrizione nel registro e di concessione del marchio, richiedono l'attribuzione dello stesso numero precedentemente posseduto.
5. Dei marchi di identificazione comunque scaduti, ritirati o annullati, e di quelli eventualmente riattribuiti ai sensi del comma
4, viene data cronologicamente notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Sulla stessa Gazzetta Ufficiale e' data altresi' notizia degli eventuali smarrimenti o furti di punzoni recanti l'impronta del marchio di identificazione.
7. La denuncia di tali smarrimenti o furti e' fatta dall'interessato alla camera di commercio entro quarantotto ore.
8. Il segretario generale della camera di commercio competente ha facolta' di disporre, che all'azienda che ha smarrito uno o piu' punzoni e' assegnato un nuovo numero caratteristico di marchio, quando risulta accertato l'uso abusivo dei punzoni smarriti.
9. I punzoni dei marchi comunque scaduti; ritirati od annullati, e quelli resi inservibili dall'uso, sono riconsegnati alla competente camera di commercio, che ne prende debita nota e ne rilascia ricevuta all'interessato, dopo averne accertata l'autenticita'.
10. La deformazione dei punzoni di cui al comma 9 e' effettuata dalla stessa camera di commercio almeno ogni sei mesi ed e' parimenti registrata.


Note all'art. 29:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 7, comma 4, vedi note all'art. 1.


Art. 30.
1. Il marchio di identificazione e' assegnato all'impresa, e ad essa rimane attribuito indipendentemente dalle eventuali variazioni delle persone fisiche titolari della relativa licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta.
2. Il trasferimento di proprieta', per atto tra vivi o a causa di morte, dell'impresa che produce oggetti in metallo prezioso comporta, altresi', il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreche' il subentrante continui l'esercizio della medesima attivita', sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e d), del presente regolamento entro il termine di trenta giorni.
3. Entro il medesimo termine l'impresa segnala alla camera di commercio competente anche le variazioni di cui al comma 1.
4. Alle imprese che svolgono la propria attivita' in piu' sedi o stabilimenti, e' assegnato un unico marchio.


Art. 31.
1. All'atto di accoglimento della domanda di concessione del marchio di identificazione la camera di commercio riscuote i diritti di saggio e marchio.
2. Le imprese artigiane che perdono i requisiti di cui alla legge 5 agosto 1985, n. 443, sono tenute ad effettuare un versamento integrativo per il raggiungimento dell'importo del diritto di saggio e marchio stabilito per le aziende industriali.
3. Ai fini di cui al comma 2 la camera di commercio notifica all'impresa l'obbligo di effettuare il versamento predetto e di munirsi della licenza di pubblica sicurezza.
4. I diritti di saggio e marchio, le indennita' di mora e i versamenti integrativi sono versati alle camere di commercio secondo modalita' stabilite dalle stesse.
5. All'atto del pagamento del diritto relativo al rinnovo annuale del marchio da effettuare ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto, le aziende industriali producono, aggiornata, la dichiarazione di cui all'articolo 27.


Note all'art. 31:
- La legge 5 agosto 1985, n. 443 reca disposizioni per l'artigianato.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.


Art. 32.
1. Oltre che per il caso previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto, si procede al ritiro del marchio e alla cancellazione dal registro, per decadenza della licenza, di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


Note all'art. 32:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.
- Per l'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vedi note all'art. 27.
 

Capo V
Marchi tradizionali di fabbrica, marchio per il saggio facoltativo

Art. 33.
1. I produttori che intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 9 del decreto, di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, il proprio marchio tradizionale di fabbrica, presentano formale dichiarazione alla camera di commercio competente per territorio, accompagnandola con le impronte di tali marchi, impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo.
2. I marchi di cui al comma 1 sono inoltre depositati su supporto cartaceo o informatico alla camera di commercio.
3. Con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 9 del decreto e con le stesse modalita' di cui al comma 1, i produttori hanno la facolta' di apporre, su richiesta e per conto di committenti, la indicazione del nominativo dei medesimi, e della loro ragione sociale od apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti.
4. Le camere di commercio stabiliscono se il marchio di fabbrica di cui al comma 3 contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione, ed hanno la facolta' di vietare, in caso affermativo, l'uso del marchio stesso.
5. Contro il provvedimento adottato dal funzionario responsabile della camera di commercio e' ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della stessa camera di commercio, che puo' richiedere parere tecnico al Ministero delle attivita' produttive.


Note all'art. 33:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Per l'art. 9 vedi note all'art. 15.


Art. 34.
1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto e' costituito da una impronta riproducente, racchiuso in un contorno circolare, il numero identificativo della camera di commercio interessata.
2. L'impronta di cui al comma 1 e' realizzata in una serie di tre diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'allegato VII.
3. Il suddetto marchio e' apposto sugli oggetti in metalli preziosi a convalida delle impronte del titolo legale e del marchio di identificazione impressi sugli